(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del
                          22 novembre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
   Modifica dell'Art. 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5

    1. Il comma 1 dell'art 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n.
5,  «Disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche. Istituzione del
servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali
ottimali,  in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36», e' cosi'
sostituito:
    «1.  La tariffa e' determinata dall'Autorita' d'ambito secondo un
calcolo  eseguito  conformemente  ai criteri ed ai metodi di cui agli
articoli 13,  14  e  15  della  legge  n.  36/1994  e del decreto del
Ministro  dei  lavori  pubblici del 1° agosto 1996. Nel calcolo della
tariffa  l'Autorita'  d'ambito deve altresi' considerare ed includere
la  quota  di  cui  al  comma 2-ter.  La  tariffa  cosi'  determinata
costituisce  il  corrispettivo  del  servizio  idrico integrato ed e'
unica per ciascuna gestione».
    2.  Dopo  il  comma 2 dell'Art. 12 della legge regionale 27 marzo
1998, n. 5 sono aggiunti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:
    «2-bis.  nell'ambito  delle  articolazioni per fasce territoriali
della   tariffa,   di   cui  al  comma 2,  sono  previste  specifiche
agevolazioni per le zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche
e di marginalita' socio economica presente.
    2-ter. l'autorita' d'ambito competente per territorio destina una
quota della tariffa relativa al servizio idrico, non inferiore al tre
per  cento,  alle  attivita'  di  difesa  e  di  tutela  dell'assetto
idrogeologico  del  territorio  montano,  assegnando  tali fondi alla
comunita'  montana competente per territorio o in subordine ai comuni
interessati,  per  l'attuazione di specifici interventi connessi alla
tutela ed alle attivita' di sistemazione idrica del territorio.».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 18 novembre 2005
                                GALAN