(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 112 del
                          29 novembre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
    1.   Per   l'anno   2006  l'aliquota  dell'addizionale  regionale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche di seguito chiamata
addizionale   regionale   IRPEF,  di  cui  all'Art.  50  del  decreto
legislativo   15 dicembre  1997,  n.  446  «Istituzione  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli scaglioni,
delle  aliquote  e  delle  detrazioni  all'IRPEF e istituzione di una
addizionale   regionale   a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni, e' fissata
per  i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale
regionale  IRPEF superiore ad Euro 29.000,00 nella misura del 1,4 per
cento.
    2.   Per   i  soggetti  aventi  un  reddito  imponibile  ai  fini
dell'addizionale  regionale  IRPEF  non  superiore  a Euro 29.000,00,
l'aliquota  dell'addizionale  regionale  IRPEF  resta  fissata  nella
misura dello 0,9 per cento come previsto dal comma 3 dell'Art. 50 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
    3.  Per  l'anno  2006, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un
reddito  imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso
tra  Euro 29.001,00  e  Euro  29.147,00,  l'aliquota dell'addizionale
regionale IRPEF e' determinata, in termini percentuali, sottraendo al
coefficiente  1  il  rapporto  tra l'ammontare di Euro 28.739,00 e il
reddito  imponibile  ai  fini  dell'addizionale  regionale  IRPEF del
soggetto  stesso.  L'aliquota  cosi'  determinata e' arrotondata alla
quarta  cifra  decimale;  l'ultima  cifra decimale va arrotondata per
eccesso  o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente
successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.
    4.  Per  l'anno 2006, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF
resta  altresi'  fissata  nella percentuale dello 0,9 per cento per i
soggetti  aventi  un  reddito  imponibile  ai  fini  dell'addizionale
regionale  IRPEF non superiore ad Euro 50.000,00 aventi fiscalmente a
carico,  ai sensi del comma 3 dell'Art. 12 del decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917 «Approvazione del testo
unico  delle imposte sui redditi», tre figli. Qualora i figli siano a
carico  di  piu'  soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica
solo  nel  caso  in  cui  la  somma  dei  redditi  imponibili ai fini
dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad Euro 50.000,00.
La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma e' innalzata
di Euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.
    5.   A   decorrere  dall'anno  2006  l'aliquota  dell'addizionale
regionale  IRPEF e' fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per
i  disabili  aventi  un  reddito imponibile, ai fini dell'addizionale
regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00, e per i soggetti con
a   carico  fiscalmente,  ai  sensi  dell'Art.  12  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione
del  testo  unico delle imposte sui redditi», un disabile e aventi un
reddito  imponibile,  ai  fini  dell'addizionale regionale IRPEF, non
superiore  a Euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di piu'
soggetti,  l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in
cui  la  somma  dei  redditi  imponibili,  ai  fini  dell'addizionale
regionale  IRPEF,  non  sia superiore a Euro 45.000,00. Ai fini della
presente  legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di
handicap  ai  sensi  dell'Art.  3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
«Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate».