(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 112 del 29 novembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF 1. Per l'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'Art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni, e' fissata per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad Euro 29.000,00 nella misura del 1,4 per cento. 2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a Euro 29.000,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta fissata nella misura dello 0,9 per cento come previsto dal comma 3 dell'Art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 3. Per l'anno 2006, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso tra Euro 29.001,00 e Euro 29.147,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF e' determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l'ammontare di Euro 28.739,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L'aliquota cosi' determinata e' arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque. 4. Per l'anno 2006, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta altresi' fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad Euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'Art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», tre figli. Qualora i figli siano a carico di piu' soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad Euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma e' innalzata di Euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. 5. A decorrere dall'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF e' fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'Art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a Euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di piu' soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a Euro 45.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'Art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».