(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 115 del
                          6 dicembre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. In deroga a quanto previsto dall'Art. 48, comma 1, della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11, e comunque fino all'approvazione del
primo Piano di assetto territoriale (PAT), i comuni, per l'attuazione
dell'Art.  10,  comma 8  della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15,
possono  adottare  entro il 30 aprile 2006 le varianti allo strumento
urbanistico  generale  secondo le disposizioni previste dall'Art. 50,
comma 6,  della  legge  regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive
modificazioni,  approvandole ai sensi delle disposizioni previste dal
comma 7 del medesimo Art. 50.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.

      Venezia, 2 dicembre 2005

                                GALAN