(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 117 del 13 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche dell'Art. 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» e successive modificazioni. 1. Dopo il comma 5 dell'Art. 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 sono inseriti i seguenti commi 5-bis e 5-ter: «5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle nomine e designazioni di competenza del consiglio regionale, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente commissione consiliare delle proposte di candidatura istruite ai sensi dell'Art. 7. 5-ter. La commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 5-bis».