(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 117
                        del 13 dicembre 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  dell'Art.  6  della  legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
«Procedure  per  la  nomina  e  designazione  a pubblici incarichi di
competenza  regionale  e  disciplina  della  durata  degli  organi» e
                      successive modificazioni.
    1.  Dopo  il  comma 5 dell'Art. 6 della legge regionale 22 luglio
1997, n. 27 sono inseriti i seguenti commi 5-bis e 5-ter:
    «5-bis.  In  deroga  a quanto previsto al comma 5 e limitatamente
alle  nomine  e designazioni di competenza del consiglio regionale, i
consiglieri  regionali  possono  presentare  proposte  di candidatura
corredate  dai  dati  e  dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4
entro  dieci  giorni  dalla  data  di  trasmissione  alla  competente
commissione  consiliare  delle  proposte  di  candidatura istruite ai
sensi dell'Art. 7.
    5-ter.  La commissione consiliare competente provvede ad istruire
le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 5-bis».