(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 29 dicembre 2005 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Esercizio provvisorio 1. La giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'Art. 66 dello statuto e dell'Art. 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2006, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, contenuti nel disegno di legge n. 190 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008), presentato al consiglio regionale in data 7 dicembre 2005 e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti. 2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, spese per interventi collegati alle calamita' naturali, spese per la tutela dell'incolumita' pubblica, spese per la realizzazione dell'evento olimpico 2006.