(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52
                        del 29 dicembre 2005
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Esercizio provvisorio
    1.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata, ai sensi dell'Art. 66
dello   statuto  e  dell'Art.  12,  comma 2,  della  legge  regionale
11 aprile  2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte),
ad  esercitare  provvisoriamente,  fino  al  momento  dell'entrata in
vigore della relativa legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2006,
il  bilancio  della  Regione per l'anno finanziario 2006, secondo gli
stati  di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa  del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2006, contenuti nel disegno di
legge  n.  190  (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e
bilancio  pluriennale  per gli anni finanziari 2006-2008), presentato
al  consiglio regionale in data 7 dicembre 2005 e limitatamente ad un
dodicesimo per mese degli stanziamenti.
    2.  Non  sono  soggetti  alle limitazioni previste al comma 1 gli
stanziamenti  relativi  alle spese obbligatorie, spese per interventi
collegati    alle   calamita'   naturali,   spese   per   la   tutela
dell'incolumita'  pubblica,  spese  per  la realizzazione dell'evento
olimpico 2006.