(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52
                        del 29 dicembre 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' e principi
    1.  Nell'ambito  dei principi generali in materia di promozione e
organizzazione  di  attivita'  culturali  e  secondo quanto stabilito
dall'Art.  22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma
della  disciplina  in  materia  di attivita' cinematografica, a norma
dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono disciplinate le
funzioni  amministrative della Regione e degli enti locali in materia
di   sale  cinematografiche.  In  particolare  sono  disciplinate  le
modalita'  di  autorizzazione  alla  realizzazione, trasformazione ed
adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche,
nonche'  alla  ristrutturazione o ampliamento di sale e arene gia' in
attivita',  anche  al  fine  di  razionalizzare  la distribuzione sul
territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche.
    2.   Al   fine   di  promuovere  una  piu'  adeguata  e  migliore
distribuzione,  la  qualificazione  e  lo  sviluppo  delle  attivita'
cinematografiche  sul territorio, la Regione si attiene alle seguenti
finalita' e principi generali:
      a) centralita'  dello spettatore, che possa contare su una rete
di   sale  efficiente,  diversificata,  capillare  sul  territorio  e
tecnologicamente avanzata;
      b) sviluppo  e innovazione della rete di sale cinematografiche,
favorendo  la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonche'
la  qualita' del lavoro e la formazione professionale degli operatori
e dei dipendenti;
      c) pluralismo   ed  equilibrio  tra  le  diverse  tipologie  di
esercizio;
      d) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico
per la qualita' sociale delle citta' e del territorio.
    3.   Nel   definire   gli   indirizzi   di   programmazione   per
l'insediamento  delle  attivita'  cinematografiche  e audiovisive, la
Regione  promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto
con gli organismi associativi del settore.