(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 29 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e principi 1. Nell'ambito dei principi generali in materia di promozione e organizzazione di attivita' culturali e secondo quanto stabilito dall'Art. 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografica, a norma dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono disciplinate le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di sale cinematografiche. In particolare sono disciplinate le modalita' di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonche' alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene gia' in attivita', anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche. 2. Al fine di promuovere una piu' adeguata e migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attivita' cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene alle seguenti finalita' e principi generali: a) centralita' dello spettatore, che possa contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata; b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonche' la qualita' del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti; c) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio; d) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualita' sociale delle citta' e del territorio. 3. Nel definire gli indirizzi di programmazione per l'insediamento delle attivita' cinematografiche e audiovisive, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.