(Pubblicata nel Bollettino ufficiale a Regione Molise n. 41 del 31 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'Art. 21 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, come sostituito dal comma 14 dell'Art. 1 della legge regionale 27 gennaio 2003, n. 5, dal comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 7 maggio 2003, n. 16, e dal comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 21 novembre 2003, n. 30, e' sostituito dal seguente: «2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna provincia non puo' avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di km. 8 per le associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione e di km. 4 per le associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione e' vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre associazioni od organizzazioni. Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di piu' autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata alla libera pesca. Per i bacini naturali o artificiali, con lunghezza perimetrale complessiva inferiore a Km. 6, fermo restando quanto previsto dal presente comma, non puo' essere rilasciata piu' di una concessione e la restante superficie deve essere destinata alla libera pesca». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 16 dicembre 2005 IORIO