(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale a Regione Sicilia n. 45 del 21 ottobre 2005) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'Art. 2; Vista la legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Interventi urgenti per il settore della pesca» ed, in particolare, gli articoli 1 e 2; Ritenuta l'opportunita' - allo scopo di dare attuazione all'indicata legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 ed a tutte le ulteriori norme che hanno modificato ed integrato la disciplina regionale in materia di interventi a favore di imprese di pesca, e relativi equipaggi, in dipendenza di calamita' naturali ed altre cause - di dover disciplinare mediante regolamento le modalita' di erogazione delle provvidenze recate dalle disposizioni legislative in materia; Udito il parere n. 1080/2004 reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nell'adunanza del 27 giugno 2005; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 363 del 2 agosto 2005; Su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di erogazione delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, cosi' come successivamente modificata ed integrata dall'Art. 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, articoli 5 e 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, Art. 7 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, Art. 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, Art. 139, comma 73, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.