(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 46 del 28 ottobre 2005) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'Art. 2; Visto l'Art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e l'Art. 6 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2; Ritenuta l'esigenza di procedere ad una revisione della disciplina delle societa' a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi, recata dal decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 1996, n. 13, concernente «Regolamento di attuazione dell'Art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, concernente ulteriori modifiche ed integrazioni all'Art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilita'. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso societa' a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi»; Udito il parere n. 296/2005 reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nell'adunanza del 17 maggio 2005; Viste le deliberazioni della giunta regionale nn. 316 del 13 luglio 2005 e 374 del 2 agosto 2005; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Disposizioni generali 1. Con il presente provvedimento sono emanate, ai sensi dell'Art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, le direttive concernenti la costituzione, da parte della Regione e degli enti ed istituti pubblici comunque denominati sottoposti a vigilanza e/o tutela della stessa, delle societa' a partecipazione pubblica previste dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni. 2. Gli assessorati regionali, ciascuno per i settori di rispettiva competenza, promuovono le iniziative volte alla costituzione delle suddette societa' a partecipazione pubblica, con le modalita' procedurali stabilite nel successivo Art. 2. 3. La giunta regionale assicura il coordinamento delle attivita' dei singoli rami dell'amministrazione regionale nella materia oggetto del presente regolamento.