(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
          della Regione Sicilia n. 46 del 28 ottobre 2005)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto lo statuto della Regione;
    Visto  il  testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione  della  Regione  Sicilia,  approvato con decreto
presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'Art. 2;
    Visto  l'Art.  3  della  legge  regionale  4 aprile 1995, n. 26 e
l'Art. 6 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2;
    Ritenuta   l'esigenza   di   procedere  ad  una  revisione  della
disciplina  delle  societa' a partecipazione pubblica per la gestione
di  pubblici servizi, recata dal decreto del Presidente della Regione
7 febbraio  1996,  n.  13,  concernente  «Regolamento  di  attuazione
dell'Art.  3,  comma 7,  della  legge regionale 4 aprile 1995, n. 26,
concernente  ulteriori  modifiche  ed  integrazioni  all'Art. 4 della
legge   regionale  5 gennaio  1993,  n.  3  e  successive  modifiche,
concernente  norme  per  l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di
interventi  straordinari  di  integrazione  salariale  in progetti di
pubblica  utilita'. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi
lavoratori  presso societa' a partecipazione pubblica per la gestione
di pubblici servizi»;
    Udito  il  parere  n.  296/2005  reso  dal consiglio di giustizia
amministrativa  per  la  Regione  Sicilia nell'adunanza del 17 maggio
2005;
    Viste  le  deliberazioni  della  giunta  regionale  nn.  316  del
13 luglio 2005 e 374 del 2 agosto 2005;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
    1. Con il presente provvedimento sono emanate, ai sensi dell'Art.
3,  comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, le direttive
concernenti  la  costituzione, da parte della Regione e degli enti ed
istituti  pubblici  comunque  denominati  sottoposti  a vigilanza e/o
tutela   della  stessa,  delle  societa'  a  partecipazione  pubblica
previste dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.
    2.   Gli   assessorati  regionali,  ciascuno  per  i  settori  di
rispettiva   competenza,   promuovono   le   iniziative   volte  alla
costituzione  delle  suddette societa' a partecipazione pubblica, con
le modalita' procedurali stabilite nel successivo Art. 2.
    3.  La giunta regionale assicura il coordinamento delle attivita'
dei singoli rami dell'amministrazione regionale nella materia oggetto
del presente regolamento.