(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifica all'Art. 97 della legge regionale n. 40/2005
    1.  Al comma 1, lettera b), dell'Art. 97 della legge regionale 24
febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le
parole  «dalla  giunta  regionale»  sono sostituite dalle parole «dal
presidente della giunta regionale».
    2.  Al  comma  1,  dopo  la  lettera  h), e' aggiunta la seguente
lettera h-bis):
    «h-bis)  un rappresentante esperto nelle discipline del benessere
e bio-naturali.».
    3.  Al  comma  2,  dopo  le parole «al comma 1» sostituire con le
seguenti  parole  «lettere  g),  h)  e  h-bis),  sono designati dalle
rispettive associazioni o comitati.».
    4.  Dopo il comma 5 dell'Art. 97 della legge regionale n. 40/2005
e' inserito il seguente comma:
    «5-bis.  La commissione regionale di bioetica resta in carica per
la durata della legislatura regionale.».
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 28 dicembre 2005
                               MARTINI

La  presente  legge  e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 21 dicembre 2005.