(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'Art. 97 della legge regionale n. 40/2005 1. Al comma 1, lettera b), dell'Art. 97 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole «dalla giunta regionale» sono sostituite dalle parole «dal presidente della giunta regionale». 2. Al comma 1, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente lettera h-bis): «h-bis) un rappresentante esperto nelle discipline del benessere e bio-naturali.». 3. Al comma 2, dopo le parole «al comma 1» sostituire con le seguenti parole «lettere g), h) e h-bis), sono designati dalle rispettive associazioni o comitati.». 4. Dopo il comma 5 dell'Art. 97 della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente comma: «5-bis. La commissione regionale di bioetica resta in carica per la durata della legislatura regionale.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 28 dicembre 2005 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2005.