(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
         della Regione Tosacana n. 47 del 29 dicembre 2005)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;
    Vista  la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle
attivita' agrituristiche in Toscana) e successive modifiche;
    Visto  il  regolamento emanato con proprio decreto 3 agosto 2004,
n.  46/R  (Regolamento  di attuazione della legge regionale 23 giugno
2003,  n.  30 «Disciplina delle attivita' agrituristiche in Toscana»)
ed  in  particolare  gli  articoli 9 e 32 che indicano la data del 31
dicembre  2005 come termine ultimo per l'adeguamento al nuovo sistema
di  classificazione  da  parte  delle  strutture  agrituristiche gia'
autorizzate ai sensi della previgente disciplina agrituristica (legge
regionale  n.  76/1994  abrogata  dalla legge regionale n. 30/2003) e
quindi classificate secondo il precedente regolamento n. 7/2000;
    Vista  la  preliminare decisione della giunta regionale n. 14 del
21 novembre  2005  con  la quale sono state approvate le modifiche al
regolamento  in  oggetto, previa acquisizione dei pareri del comitato
tecnico  della  programmazione,  delle  competenti  strutture  di cui
all'Art.  29  della  legge  regionale  n. 44/2003 nonche' dell'intesa
raggiunta al tavolo di concertazione giunta regionale - enti locali;
    Acquisito  il  parere  favorevole  del  consiglio delle autonomie
locali espresso nella seduta del 12 dicembre 2005;
    Acquisito  il  parere  favorevole  della  commissione  consiliare
competente espresso nella seduta del 12 dicembre 2005;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1235 del 19
dicembre  2005  che  approva  le modifiche al regolamento emanato con
proprio  decreto  3  agosto 2004, n. 46/R. (Regolamento di attuazione
della  legge  regionale  23  giugno  2003,  n.  30  «Disciplina delle
attivita' agrituristiche in Toscana»);
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifica  dell'Art.  9  «Targa  identificativa»  del  regolamento del
  decreto presidente della giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R
    1.  Il  comma  2  dell'Art. 9 del decreto presidente della giunta
regionale n. 46/R/2004 e' sostituito dal seguente:
    2.  «Le  aziende  autorizzate  in  data  anteriore all'entrata in
vigore  del  regolamento  si  adeguano  all'obbligo di cui al comma 1
entro il 31 dicembre 2006.».