(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Tosacana n. 47 del 29 dicembre 2005) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto; Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche in Toscana) e successive modifiche; Visto il regolamento emanato con proprio decreto 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attivita' agrituristiche in Toscana») ed in particolare gli articoli 9 e 32 che indicano la data del 31 dicembre 2005 come termine ultimo per l'adeguamento al nuovo sistema di classificazione da parte delle strutture agrituristiche gia' autorizzate ai sensi della previgente disciplina agrituristica (legge regionale n. 76/1994 abrogata dalla legge regionale n. 30/2003) e quindi classificate secondo il precedente regolamento n. 7/2000; Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 14 del 21 novembre 2005 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento in oggetto, previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003 nonche' dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione giunta regionale - enti locali; Acquisito il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 12 dicembre 2005; Acquisito il parere favorevole della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 12 dicembre 2005; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1235 del 19 dicembre 2005 che approva le modifiche al regolamento emanato con proprio decreto 3 agosto 2004, n. 46/R. (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attivita' agrituristiche in Toscana»); Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modifica dell'Art. 9 «Targa identificativa» del regolamento del decreto presidente della giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R 1. Il comma 2 dell'Art. 9 del decreto presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 e' sostituito dal seguente: 2. «Le aziende autorizzate in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2006.».