(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Umbria n. 52 del 14 dicembre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
              Modificazioni e integrazioni dell'Art. 2
    1.  La  lettera g)  del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale
3 agosto 1999, n. 24, e' sostituita dalla seguente:
    «g)  per comuni a vocazione turistica, citta' d'arte e loro parti
del  territorio  di  rilevanza turistica, i comuni e le parti di essi
individuate sulla base dei criteri previsti dall'Art. 26;».
    2.  Dopo  la  lettera h)  del  comma 1  dell'Art.  2  della legge
regionale n. 24/1999, e' aggiunta la seguente:
    «h-bis)  per prodotto tipico un prodotto le cui caratteristiche o
processi  di  lavorazione  risultano consolidati nel tempo e legati a
particolari   luoghi   geografici   che   per  le  loro  peculiarita'
ambientali,  sociali  e  storiche  ne  fanno un qualcosa di unico nel
genere,  con  una differenziazione qualitativa riconosciuta a livello
locale.».
    3.  Dopo  il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 24/1999
e' aggiunto il seguente:
    «1-bis.  La  superficie di vendita autorizzata degli esercizi che
hanno  ad  oggetto esclusivamente la vendita di beni ingombranti, non
immediatamente asportabili ed a consegna differita, come autoveicoli,
mobili,  materiale  edile,  legnami, materiale idro termo sanitario e
simili, viene convenzionalmente computata in misura pari al dieci per
cento  della  superficie  complessiva  su  cui  si  puo'  vendere  lo
specifico   genere.  La  disposizione  diviene  operativa  una  volta
recepita  negli  appositi  strumenti  di  programmazione  commerciale
comunale nei quali, sulla base della valutazione degli usi locali, le
amministrazioni  comunali possono integrare le merceologie oggetto di
intervento.   Per  usufruire  di  tale  agevolazione  l'istante  deve
presentare specifica piantina planimetrica dell'esercizio dalla quale
si  rilevi  la parte di superficie convenzionale attribuita al genere
merceologico autorizzato.».