(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 52 del 14 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni e integrazioni dell'Art. 2 1. La lettera g) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, e' sostituita dalla seguente: «g) per comuni a vocazione turistica, citta' d'arte e loro parti del territorio di rilevanza turistica, i comuni e le parti di essi individuate sulla base dei criteri previsti dall'Art. 26;». 2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 24/1999, e' aggiunta la seguente: «h-bis) per prodotto tipico un prodotto le cui caratteristiche o processi di lavorazione risultano consolidati nel tempo e legati a particolari luoghi geografici che per le loro peculiarita' ambientali, sociali e storiche ne fanno un qualcosa di unico nel genere, con una differenziazione qualitativa riconosciuta a livello locale.». 3. Dopo il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 24/1999 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La superficie di vendita autorizzata degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di beni ingombranti, non immediatamente asportabili ed a consegna differita, come autoveicoli, mobili, materiale edile, legnami, materiale idro termo sanitario e simili, viene convenzionalmente computata in misura pari al dieci per cento della superficie complessiva su cui si puo' vendere lo specifico genere. La disposizione diviene operativa una volta recepita negli appositi strumenti di programmazione commerciale comunale nei quali, sulla base della valutazione degli usi locali, le amministrazioni comunali possono integrare le merceologie oggetto di intervento. Per usufruire di tale agevolazione l'istante deve presentare specifica piantina planimetrica dell'esercizio dalla quale si rilevi la parte di superficie convenzionale attribuita al genere merceologico autorizzato.».