(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) 1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'Art. 63, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.»; b) il comma 2 dell'Art. 63 e' sostituito dal seguente: «2. Negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, o assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attivita' presentate entro il 1° dicembre 2005, e' consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto.»; c) il comma 4 dell'Art. 63 e' cosi' sostituito: «4. Il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto e' consentito anche negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della superficie lorda di pavimento complessiva, realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attivita' presentate successivamente al 1° dicembre 2005, decorsi cinque anni dalla data di conseguimento dell'agibilita', anche per silenzio- assenso.»; d) l'Art. 64 e' sostituito dal seguente: «Art. 64 (Disciplina degli interventi). - 1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti, nonche', ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 51/1975, modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purche' nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'Art. 63, comma 6. 2. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti e' classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'Art. 27, comma 1, lettera d). Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ed e' ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3. 3. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti se volti alla realizzazione di nuove unita' immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unita' immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, e' impegnativo per se' e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l'impossibilita', per mancata disponibilita' di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune. 4. Non sono assoggettati al versamento di cui al comma 3 gli interventi realizzati in immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica di proprieta' comunale, di consorzi di comuni o di enti pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi. 5. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'Art. 14 della legge regionale n. 6/1989, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilita' ed adattabilita' dell'alloggio. 6. Il progetto di recupero ai fini abitativi dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonche' alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. 7. La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonche' del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. I comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale. 8. I progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all'esame dell'impatto paesistico previsto dal piano territoriale paesistico regionale. Il giudizio di impatto paesistico e' reso dalla commissione per il paesaggio di cui all'Art. 81, anche con applicazione del comma 5 del medesima articolo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole. 9. La denuncia di inizio attivita' deve contenere l'esame dell'impatto paesistico e la determinazione della classe di sensibilita' del sito, nonche' il grado di incidenza paesistica del progetto, ovvero la relazione paesistica o il giudizio di impatto paesistico di cui al comma 8. 10. I volumi di sottotetto gia' recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della disciplina di cui al presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilita', anche per silenzio-assenso.»; e) all'Art. 65, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i comuni, con motivata deliberazione, possono ulteriormente disporre l'esclusione di parti del territorio comunale, nonche' di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall'applicazione delle disposizioni del presente capo. 1-ter. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1-bis, i comuni possono, altresi', individuare ambiti territoriali nei quali gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unita' immobiliari, sono, in ogni caso, subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dall'Art. 64, comma 3. 1-quater. Le determinazioni assunte nelle deliberazioni comunali di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter hanno efficacia non inferiore a cinque anni e comunque fino all'approvazione dei PGT ai sensi dell'Art. 26, commi 2 e 3. Il piano delle regole individua le parti del territorio comunale nonche' le tipologie di edifici o di intervento escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo. 1-quinquies. In sede di redazione del PGT, i volumi di sottotetto recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale n. 15/1996, ovvero delle disposizioni del presente capo, sono computati ai sensi dell'Art. 10, comma 3, lettera b).». La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 27 dicembre 2005 FORMIGONI Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/102 del 21 dicembre 2005.