(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  alla  legge  regionale  11 marzo 2005, n. 12 (legge per il
                       governo del territorio)
    1.  Alla  legge  regionale  11 marzo  2005,  n.  12 (legge per il
governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) all'Art. 63, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
      «1-bis. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo
piano  degli  edifici  dei  quali  sia  stato  eseguito  il rustico e
completata la copertura.»;
      b) il comma 2 dell'Art. 63 e' sostituito dal seguente:
      «2.   Negli  edifici,  destinati  a  residenza  per  almeno  il
venticinque  per  cento  della superficie lorda di pavimento (s.l.p.)
complessiva,  esistenti  alla  data del 31 dicembre 2005, o assentiti
sulla  base  di permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre
2005,  ovvero  di  denunce  di  inizio  attivita' presentate entro il
1° dicembre  2005, e' consentito il recupero volumetrico a solo scopo
residenziale del piano sottotetto.»;
      c) il comma 4 dell'Art. 63 e' cosi' sostituito:
      «4. Il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano
sottotetto  e'  consentito anche negli edifici, destinati a residenza
per  almeno  il  venticinque  per  cento  della  superficie  lorda di
pavimento complessiva, realizzati sulla base di permessi di costruire
rilasciati  successivamente al 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di
inizio  attivita'  presentate  successivamente  al  1° dicembre 2005,
decorsi  cinque  anni  dalla  data  di conseguimento dell'agibilita',
anche per silenzio- assenso.»;
      d) l'Art. 64 e' sostituito dal seguente:
      «Art.  64  (Disciplina  degli  interventi). - 1. Gli interventi
edilizi  finalizzati  al  recupero volumetrico dei sottotetti possono
comportare  l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per
assicurare  l'osservanza  dei  requisiti  di  aeroilluminazione e per
garantire  il  benessere  degli  abitanti,  nonche', ove lo strumento
urbanistico   generale   comunale   vigente  risulti  approvato  dopo
l'entrata  in  vigore della legge regionale n. 51/1975, modificazioni
delle  altezze  di  colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle
falde,  purche'  nei  limiti  di  altezza massima degli edifici posti
dallo  strumento  urbanistico  ed  unicamente al fine di assicurare i
parametri di cui all'Art. 63, comma 6.
    2.  Il  recupero  ai  fini  abitativi dei sottotetti esistenti e'
classificato  come  ristrutturazione  edilizia ai sensi dell'Art. 27,
comma 1,  lettera d).  Esso  non  richiede  preliminare  adozione  ed
approvazione  di  piano  attuativo  ed  e' ammesso anche in deroga ai
limiti   ed  alle  prescrizioni  degli  strumenti  di  pianificazione
comunale  vigenti  ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi
per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3.
    3. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti se
volti   alla   realizzazione   di   nuove  unita'  immobiliari,  sono
subordinati   all'obbligo  di  reperimento  di  spazi  per  parcheggi
pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione
comunale  e  con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi
della  volumetria  resa  abitativa ed un massimo di venticinque metri
quadrati  per  ciascuna  nuova  unita'  immobiliare.  Il  rapporto di
pertinenza,  garantito  da  un  atto  da  trascriversi  nei  registri
immobiliari,  e'  impegnativo  per  se'  e  per i propri successori o
aventi   causa   a   qualsiasi   titolo.   Qualora   sia   dimostrata
l'impossibilita',  per  mancata  disponibilita'  di  spazi idonei, ad
assolvere   tale  obbligo,  gli  interventi  sono  consentiti  previo
versamento  al  comune di una somma pari al costo base di costruzione
per  metro  quadrato  di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma
deve  essere  destinata  alla realizzazione di parcheggi da parte del
comune.
    4.  Non  sono  assoggettati  al  versamento di cui al comma 3 gli
interventi realizzati in immobili destinati all'edilizia residenziale
pubblica  di  proprieta'  comunale,  di  consorzi di comuni o di enti
pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi.
    5.  Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di
cui  all'Art.  14  della  legge  regionale  n.  6/1989,  si applicano
limitatamente   ai   requisiti   di  visitabilita'  ed  adattabilita'
dell'alloggio.
    6.  Il progetto di recupero ai fini abitativi dei sottotetti deve
prevedere  idonee  opere  di  isolamento  termico  anche  ai fini del
contenimento  dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere
devono   essere   conformi  alle  prescrizioni  tecniche  in  materia
contenute  nei  regolamenti  vigenti  nonche'  alle norme nazionali e
regionali  in  materia  di impianti tecnologici e di contenimento dei
consumi energetici.
    7.  La  realizzazione  degli  interventi  di  recupero  di cui al
presente   capo   comporta   la   corresponsione   degli   oneri   di
urbanizzazione   primaria   e   secondaria   nonche'  del  contributo
commisurato  al  costo  di  costruzione, calcolati sulla volumetria o
sulla superficie lorda di pavimento resa abitativa secondo le tariffe
approvate  e  vigenti  in  ciascun  comune  per  le  opere  di  nuova
costruzione.   I   comuni   possono   deliberare   l'applicazione  di
una maggiorazione,  nella  misura  massima  del  venti  per cento del
contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla
realizzazione  di  interventi  di  riqualificazione urbana, di arredo
urbano  e  di  valorizzazione  del  patrimonio  comunale  di edilizia
residenziale.
    8.  I  progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che
incidono  sull'aspetto  esteriore  dei  luoghi  e  degli edifici e da
realizzarsi  in  ambiti  non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono
soggetti   all'esame   dell'impatto  paesistico  previsto  dal  piano
territoriale  paesistico regionale. Il giudizio di impatto paesistico
e'  reso dalla commissione per il paesaggio di cui all'Art. 81, anche
con  applicazione del comma 5 del medesima articolo, entro il termine
perentorio   di   sessanta   giorni  dalla  richiesta  formulata  dal
responsabile  del  procedimento  urbanistico,  decorso  il  quale  il
giudizio si intende reso in senso favorevole.
    9.  La  denuncia  di  inizio  attivita'  deve  contenere  l'esame
dell'impatto   paesistico   e   la  determinazione  della  classe  di
sensibilita'  del  sito, nonche' il grado di incidenza paesistica del
progetto,  ovvero  la  relazione  paesistica o il giudizio di impatto
paesistico di cui al comma 8.
    10.  I  volumi di sottotetto gia' recuperati ai fini abitativi in
applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai
fini  abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della disciplina di
cui  al  presente  capo,  non  possono essere oggetto di mutamento di
destinazione   d'uso  nei  dieci  anni  successivi  al  conseguimento
dell'agibilita', anche per silenzio-assenso.»;
      e) all'Art. 65, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis.  Fermo  restando quanto disposto dal comma 1, i comuni,
con    motivata   deliberazione,   possono   ulteriormente   disporre
l'esclusione di parti del territorio comunale, nonche' di determinate
tipologie   di  edifici  o  di  intervento,  dall'applicazione  delle
disposizioni del presente capo.
      1-ter.  Con  il medesimo provvedimento di cui al comma 1-bis, i
comuni  possono,  altresi', individuare ambiti territoriali nei quali
gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti
alla  realizzazione  di nuove unita' immobiliari, sono, in ogni caso,
subordinati   all'obbligo  di  reperimento  di  spazi  per  parcheggi
pertinenziali nella misura prevista dall'Art. 64, comma 3.
      1-quater.   Le   determinazioni   assunte  nelle  deliberazioni
comunali  di  cui  ai  commi 1,  1-bis  e  1-ter  hanno efficacia non
inferiore  a  cinque anni e comunque fino all'approvazione dei PGT ai
sensi  dell'Art.  26, commi 2 e 3. Il piano delle regole individua le
parti  del  territorio  comunale nonche' le tipologie di edifici o di
intervento  escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente
capo.
      1-quinquies.  In  sede  di  redazione  del  PGT,  i  volumi  di
sottotetto  recuperati  ai fini abitativi in applicazione della legge
regionale  n.  15/1996,  ovvero delle disposizioni del presente capo,
sono computati ai sensi dell'Art. 10, comma 3, lettera b).».
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Lombardia.
      Milano, 27 dicembre 2005
                              FORMIGONI
Approvata  con  deliberazione del consiglio regionale n. VIII/102 del
21 dicembre 2005.