(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2006) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283; Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287; Visto il decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2001, n. 235; Visti i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R e 21 dicembre 2004, n. 16/R; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 71/1933 del 28 dicembre 2005; Emana il seguente regolamento Art. 1. 1. Al comma 2 dell'Art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, come da ultimo modificato dall'Art. 1 del regolamento regionale 21 dicembre 2004, n. 16/R, le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2006».