(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del
                           5 gennaio 2006)

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
    Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
    Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;
    Visto  il  decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2001, n.
235;
    Visti  i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre
2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R e 21 dicembre 2004, n. 16/R;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 71/1933 del
28 dicembre 2005;
                                Emana
il seguente regolamento
                               Art. 1.
    1.  Al  comma 2  dell'Art.  6 del regolamento regionale 21 luglio
2003,  n.  9/R, come da ultimo modificato dall'Art. 1 del regolamento
regionale 21 dicembre 2004, n. 16/R, le parole: «entro il 31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2006».