(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 27 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. Ai sensi dell'Art. 50 dello Statuto della Regione del Veneto, e' istituito l'Istituto oncologico veneto, in seguito denominato Istituto. 2. L'Istituto e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile ed opera in conformita' agli obiettivi della programmazione regionale. 3. L'Istituto ha sede in Padova. 4. La Regione del Veneto promuove il riconoscimento dell'istituto quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi dell'Art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'Art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e successive modificazioni.