(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 121 del
                          27 dicembre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Ai sensi dell'Art. 50 dello Statuto della Regione del Veneto,
e'  istituito  l'Istituto  oncologico  veneto,  in seguito denominato
Istituto.
    2.  L'Istituto  e'  dotato  di  personalita' giuridica di diritto
pubblico  e  di  autonomia  amministrativa,  tecnica,  patrimoniale e
contabile ed opera in conformita' agli obiettivi della programmazione
regionale.
    3. L'Istituto ha sede in Padova.
    4. La Regione del Veneto promuove il riconoscimento dell'istituto
quale  Istituto  di  ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi
dell'Art.   13  del  decreto  legislativo  16 ottobre  2003,  n.  288
«Riordino  della  disciplina  degli  istituti  di  ricovero  e cura a
carattere  scientifico,  a  norma  dell'Art. 42, comma 1, della legge
16 gennaio 2003, n. 3» e successive modificazioni.