(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 28 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 15/2005 1. Dopo il comma 11 dell'Art. 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono inseriti i seguenti: «11-bis. Le discariche per rifiuti urbani autorizzate e in attivita', classificate ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 (Disposizioni per la prima applicazione dell'Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti), come di prima categoria, che hanno completato il conferimento dei rifiuti alla data del 27 settembre 2003, sono autorizzate a procedere alla chiusura dell'impianto nel rispetto del progetto gia' formalmente approvato dall'ente competente. 11-ter. I piani di adeguamento delle altre discariche per rifiuti urbani gia' autorizzate e in attivita', qualora il fondo e i fianchi dell'impianto siano gia' ricoperti di rifiuti, anche in applicazione dell'Art. 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), devono rispettare le previsioni di cui al decreto legislativo medesimo, ma potranno prescindere dalla barriera geologica di fondo e dei fianchi, cosi' come descritta dal suddetto decreto legislativo 36/2003. Tali discariche potranno essere autorizzate ad ampliamenti della volumetria fino a una misura massima del 10 per cento di quanto previsto dalle autorizzazioni in possesso di ciascun impianto.». 2. Al comma 12 dell'Art. 4 della legge regionale n. 15/2005, dopo le parole: «comma 11» sono aggiunte le seguenti: «, 11-bis e 11-ter». 3. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, i gestori degli impianti predispongono minimo tre piezometri per impianto, coordinandosi con l'ARPA per la localizzazione, dimensionamento e altri aspetti tecnici. L'ARPA avvia, a rete completata, un piano di monitoraggio delle falde. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 23 dicembre 2005 ILLY