(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 28 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione alla legge regionale n. 10/1999 1. Dopo l'Art. 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14), e' aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Termini per lo svolgimento delle elezioni in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche). - 1. Al fine di garantire il risparmio di risorse pubbliche ed evitare disagi al regolare svolgimento dell'anno scolastico, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, puo' deliberare il contestuale svolgimento delle elezioni degli organi dei comuni e delle province della Regione con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 14 aprile o tra il 16 giugno e il 30 giugno, in deroga a quanto previsto dall'Art. 7, comma 1. Il parere della commissione consiliare deve essere espresso entro quarantotto ore dalla richiesta, decorse le quali si prescinde dal parere medesimo. 2. Qualora le elezioni si svolgano in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 14 aprile, il termine indicato dall'Art. 7, comma 2, e' anticipato al 10 gennaio. 3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni degli organi dei comuni e delle province della Regione con le elezioni politiche, trova applicazione l'Art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.».