(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 52 del 28 dicembre 2005)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE


                            Ha approvato


                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

            Modificazione alla legge regionale n. 10/1999

    1.  Dopo  l'Art.  7  della  legge regionale 21 aprile 1999, n. 10
(Norme  in  materia  di  elezioni  comunali  e  provinciali,  nonche'
modifiche  alla  legge regionale 9 marzo 1995, n. 14), e' aggiunto il
seguente:
«Art.  7-bis  (Termini  per  lo svolgimento delle elezioni in caso di
contemporaneo  svolgimento delle elezioni politiche). - 1. Al fine di
garantire  il  risparmio  di  risorse  pubbliche ed evitare disagi al
regolare  svolgimento  dell'anno  scolastico,  la  giunta  regionale,
sentita  la  competente  commissione  consiliare,  puo' deliberare il
contestuale  svolgimento  delle  elezioni  degli  organi dei comuni e
delle  province  della  Regione  con le elezioni per il rinnovo della
Camera  dei  deputati  e del Senato della Repubblica, in una domenica
compresa  tra  il  1° marzo  e  il  14 aprile o tra il 16 giugno e il
30 giugno,  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'Art. 7, comma 1. Il
parere  della  commissione  consiliare  deve  essere  espresso  entro
quarantotto  ore  dalla  richiesta, decorse le quali si prescinde dal
parere medesimo.
    2.  Qualora  le elezioni si svolgano in una domenica compresa tra
il 1° marzo e il 14 aprile, il termine indicato dall'Art. 7, comma 2,
e' anticipato al 10 gennaio.
    3.  In  caso  di  contemporaneo  svolgimento delle elezioni degli
organi  dei  comuni  e  delle  province della Regione con le elezioni
politiche,  trova  applicazione  l'Art.  2 del decreto-legge 3 maggio
1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.».