(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 21 dicembre 2005)
                            IL PRESIDENTE
    Visto  l'Art. 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come
da  ultimo  modificato  dall'Art.  5,  comma 1, della legge regionale
20 aprile   2005,  n.  8,  che  disciplina  le  incompatibilita'  dei
dipendenti regionali;
    Visto  in  particolare  il  comma 1  del  succitato  Art. 10, che
prevede  espressamente  che  il  divieto  all'esercizio  di attivita'
commerciali,   industriali,  professionali,  nonche'  il  divieto  di
assunzione  di  impieghi  alle  dipendenze  di  soggetti  pubblici  o
privati,  non  opera  per il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale  con  prestazione  lavorativa non superiore al cinquanta per
cento  di  quella  a  tempo pieno e previa verifica di compatibilita'
rispetto alle funzioni esercitate;
    Atteso che, per le finalita' di cui al comma 2 del citato Art. 10
e in attuazione del comma 3 del medesimo articolo vanno determinati i
criteri  oggettivi ai quali attenersi nell'autorizzare l'espletamento
di   incarichi  o  l'esercizio  di  cariche  nonche'  individuare  le
tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono
autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza
che  sia  intervenuto  un provvedimento di diniego o una richiesta di
ulteriori elementi di valutazione;
    Preso atto che ai sensi del comma 6 del summenzionato Art. 10, le
disposizioni  di cui al medesimo articolo non si applicano qualora il
dipendente  regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su
designazione o nomina della Regione;
    Vista  la  propria  deliberazione 6 febbraio 2004, n. 267, con la
quale   sono   stati   approvati   i  «Criteri  per  l'autorizzazione
all'espletamento  di  incarichi  o  esercizio  di cariche a favore di
soggetti pubblici o privati»;
    Visto  l'Art.  14, comma 8, del Contratto collettivo regionale di
lavoro  del  personale del comparto unico - Area dipendenti regionali
non  dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data
14 marzo  2005,  che,  con  riferimento  allo  svolgimento  di  altra
attivita' lavorativa da parte del personale a tempo parziale, riserva
all'amministrazione  la  valutazione  dei singoli casi di prestazione
lavorativa  e l'individuazione previa informativa alle Organizzazioni
sindacali, delle attivita' che non sono comunque consentite;
    Visto   il   verbale   dell'esame   congiunto   richiesto   dalle
Organizzazioni  sindacali  dei dipendenti regionali, esperito in data
8 novembre 2005;
    Ritenuto, cosi' come configurato dall'Avvocatura della Regione in
relazione   alle  connotazioni  della  disciplina  in  argomento,  di
ricondurre  piu'  correttamente  la  disciplina  medesima  alla fonte
regolamentare;
    Ritenuto  quindi  necessario  provvedere  alla definizione di una
nuova disciplina regolamentare di cui all'Art. 10, commi 2 e 3, della
legge regionale n. 18/1996, nonche' di dare attuazione al disposto di
cui all'Art. 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro
del  personale  del  comparto  unico  - Area dipendenti regionali non
dirigenti,  quadriennio  giuridico  1998-2001,  sottoscritto  in data
14 marzo 2005;
    Visto  il testo regolamentare recante «Disciplina di cui all'Art.
10,  commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui
all'Art. 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del
personale   del  comparto  unico  -  Area  dipendenti  regionali  non
dirigenti,  quadriennio  giuridico  1998-2001,  sottoscritto  in data
14 marzo  2005», predisposto dalla Direzione centrale organizzazione,
personale e sistemi informativi;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  del giorno
16 novembre 2005, n. 2906;
                              Decreta:
    1.  E'  approvato  il  Regolamento  recante  «Disciplina  di  cui
all'Art.  10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18
e  di  cui all'Art. 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di
lavoro  del  personale del comparto unico - Area dipendenti regionali
non  dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data
14 marzo  2005»,  nel  testo allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
    2.  Il Regolamento di cui al punto 1 sostituisce integralmente la
disciplina    prevista    dall'allegato    parte   integrante   della
deliberazione della giunta regionale del 6 febbraio 2004, n. 267.
    3.  Il  Regolamento di cui al punto 1 non si applica al personale
regionale  chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o
nomina della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    Trieste, 29 novembre 2005
                                ILLY