(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 28 dicembre 2005)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale  29 ottobre  1965, n. 23 e successive
modifiche  recante «Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette,
per  finalita'  istituzionali» e, in particolare, l'Art. 1, punto 3a)
della  medesima  laddove  e' prevista, tra l'altro, la concessione di
sovvenzioni  a  enti,  istituti,  associazioni,  consorzi  e comitati
organizzatori   di   celebrazioni  pubbliche,  convegni  e  congressi
nell'ambito del territorio regionale;
    Atteso  che  a  tal  fine  e'  istituito  nel  bilancio regionale
apposito   capitolo   (62)   attribuito   alla   direzione   centrale
segretariato generale e riforme istituzionali;
    Visto  il  regolamento relativo alle modalita' per la concessione
delle  sovvenzioni  previste  dalla  suddetta  normativa adottato con
decreto  del  presidente  della giunta regionale n. 096/Pres. di data
18 febbraio 1992 e successiva modifica;
    Visti  altresi' i criteri per la determinazione delle sovvenzioni
medesime  approvati  dalla giunta regionale con propria deliberazione
n. 2728 del 21 giugno 1996;
    Rilevato  che  si  rendono  necessarie  delle modifiche formali e
sostanziali  alla  disciplina  sopra  richiamata,  finalizzate ad una
migliore   razionalizzazione   nella   distribuzione   delle  risorse
concedibili in applicazione della medesima;
    Ritenuto  di unificare in un'unica disciplina regolamentare, come
previsto  dall'Art.  30,  comma 1, della legge regionale n. 7/2000 le
disposizioni   attualmente  vigenti  ai  fini  dell  concessione  dei
benefici  di  cui  all'Art.  1,  punto  3a)  della legge regionale n.
23/1965;
    Visto   il   testo  regolamentare  in  merito  predisposto  dalla
direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3200 del
12 dicembre 2005;
                              Decreta:
      E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la
concessione  e  l'erogazione  dei  contributi  previsti  dall'Art. 1,
punto 3a) della legge regionale n. 23/1965 e successive modifiche per
l'organizzazione  di  celebrazioni  pubbliche,  convegni  e congressi
nell'ambito del territorio regionale», nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 14 dicembre 2005
                                ILLY