(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2005)
                            IL PRESIDENTE
    Visto l'Art. 5, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2001,
n.  23, come introdotto dall'Art. 5, comma 112, della legge regionale
2  febbraio  2005, n. 1, che prevede che la giunta regionale, sentita
la  commissione  di  cui all'Art. 8 della legge regionale n. 46/1991,
approvi  con  apposite  disposizioni  regolamentari  i criteri per il
riconoscimento  degli enti ed istituzioni di rilevanza primaria della
minoranza  slovena  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) del comma 2 del
medesimo Art. 5 della legge regionale n. 23/2001;
    Visto  il «Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento
degli  enti  e  istituzioni  di  rilevanza  primaria  della minoranza
slovena  di  cui  all'Art.  5,  comma  2, lettere a) e b) della legge
regionale  n.  23/2001»,  approvato  in  attuazione della norma sopra
citata  con il decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n.
0253/Pres.;
    Visto  l'Art.  18  del  suddetto regolamento che, in applicazione
della  normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, prevede la
notifica  alla  Commissione dell'Unione europea delle disposizioni di
cui  all'Art.  6,  comma  1,  e  all'Art. 10, comma 2, lettera c) del
regolamento  stesso,  e  corrispondentemente stabilisce la temporanea
sospensione,  relativamente  alle  societa' editoriali, degli effetti
delle disposizioni medesime;
    Atteso  che  peraltro, alla luce dei successivi approfondimenti e
delle   puntuali   valutazioni   svolte   dalla   direzione  centrale
competente,  e' emerso che le norme regolamentari suindicate non sono
soggette  all'obbligo  di notifica in quanto che i contributi da esse
disciplinati  non  configurerebbero  un  regime di aiuti di Stato ne'
altererebbero  le  condizioni  degli scambi e della concorrenza nella
Comunita'  europea, trattandosi di sovvenzioni che, anche se concesse
a  favore  di  societa'  editoriali,  rappresentano  comunque solo un
intervento di sostegno per la tutela e la valorizzazione della lingua
e  del  patrimonio culturale della minoranza slovena, e non rientrano
quindi nelle previsioni dell'Art. 87 del Trattato CE;
    Ritenuto pertanto di prevedere l'abrogazione del citato Art. 18;
    Ravvisata  inoltre  l'opportunita'  di provvedere contestualmente
anche  alla modifica dell'Art. 7, comma 1, lettera d) del Regolamento
di  cui  trattasi,  apportando  un mero correttivo testuale, volto ad
uniformare  la  disposizione  stessa al tenore complessivo dell'atto,
nel quale la locuzione «lingua slovena» e' utilizzata in senso ampio,
comprensivo  anche  della  «variante  locale»  ovvero della «versione
dialettale»;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 2857 del 7
novembre 2005;
                              Decreta:
    E'  approvato il «Regolamento di modifica del Regolamento recante
disposizioni  per  il  riconoscimento  degli  enti  e  istituzioni di
rilevanza  primaria  della minoranza slovena di cui all'Art. 5, comma
2,  lettere  a)  e  b)  della legge regionale n. 23/2001, emanato con
decreto   del   Presidente  della  Regione  del  5  agosto  2005,  n.
0253/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 30 novembre 2005
                                ILLY