(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2005) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 5, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, come introdotto dall'Art. 5, comma 112, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, che prevede che la giunta regionale, sentita la commissione di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 46/1991, approvi con apposite disposizioni regolamentari i criteri per il riconoscimento degli enti ed istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo Art. 5 della legge regionale n. 23/2001; Visto il «Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'Art. 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 23/2001», approvato in attuazione della norma sopra citata con il decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 0253/Pres.; Visto l'Art. 18 del suddetto regolamento che, in applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, prevede la notifica alla Commissione dell'Unione europea delle disposizioni di cui all'Art. 6, comma 1, e all'Art. 10, comma 2, lettera c) del regolamento stesso, e corrispondentemente stabilisce la temporanea sospensione, relativamente alle societa' editoriali, degli effetti delle disposizioni medesime; Atteso che peraltro, alla luce dei successivi approfondimenti e delle puntuali valutazioni svolte dalla direzione centrale competente, e' emerso che le norme regolamentari suindicate non sono soggette all'obbligo di notifica in quanto che i contributi da esse disciplinati non configurerebbero un regime di aiuti di Stato ne' altererebbero le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita' europea, trattandosi di sovvenzioni che, anche se concesse a favore di societa' editoriali, rappresentano comunque solo un intervento di sostegno per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale della minoranza slovena, e non rientrano quindi nelle previsioni dell'Art. 87 del Trattato CE; Ritenuto pertanto di prevedere l'abrogazione del citato Art. 18; Ravvisata inoltre l'opportunita' di provvedere contestualmente anche alla modifica dell'Art. 7, comma 1, lettera d) del Regolamento di cui trattasi, apportando un mero correttivo testuale, volto ad uniformare la disposizione stessa al tenore complessivo dell'atto, nel quale la locuzione «lingua slovena» e' utilizzata in senso ampio, comprensivo anche della «variante locale» ovvero della «versione dialettale»; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2857 del 7 novembre 2005; Decreta: E' approvato il «Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'Art. 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 23/2001, emanato con decreto del Presidente della Regione del 5 agosto 2005, n. 0253/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 30 novembre 2005 ILLY