(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 25 gennaio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Comando di dirigenti del ruolo sanitario 1. Al fine di rispondere alle esigenze di monitoraggio e controllo delle risorse assegnate al sistema sanitario regionale possono essere istituite strutture dirigenziali temporanee in eccedenza rispetto a quelle istituibili in base alla dotazione organica dei dirigenti della Regione Liguria. 2. Le strutture di cui al comma 1 sono coperte mediante comando di dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al di fuori della predetta dotazione organica come risultare determinata alla data di entrata in vigore della presente legge ed in misura non superiore al 5 per cento della dotazione stessa. 3. Per ciascuna posizione dirigenziale istituita ai sensi del comma 1 il comando ha durata massima in tre anni prorogabili una sola volta per altri tre anni. Il comando deve essere confermato entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura e, in caso contrario, cessa allo scadere di tale termine. 4. Le amministrazioni di provenienza dei dirigenti comandati ai sensi dei commi 2 e 3, per tutta durata del comando, non possono coprire il corrispondente numero di posti dirigenziali. 5. Durante il periodo di comando ai dirigenti di cui ai commi 2, 3 e 4 compete esclusivamente l'integrale trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto per le funzioni che essi svolgerebbro presso l'amministrazione di provenienza adeguato nel tempo sulla base degli incrementi contrattuali. La Regione Liguria rimborsa i trattamenti che spetterebbero qualora i dirigenti interessati continuassero a prestare servizio presso tale amministrazione. 6. Le somme rimborsate ai sensi del comma 5 non sono imputate sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dipendenti della Regione Liguria. 7. I dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato gia' in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti alle strutture di cui al comma 1 con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.