(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Liguria n. 1 del 25 gennaio 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Comando di dirigenti del ruolo sanitario
    1.  Al  fine  di  rispondere  alle  esigenze  di  monitoraggio  e
controllo  delle  risorse  assegnate  al  sistema sanitario regionale
possono   essere   istituite  strutture  dirigenziali  temporanee  in
eccedenza  rispetto  a  quelle  istituibili  in  base  alla dotazione
organica dei dirigenti della Regione Liguria.
    2.  Le  strutture di cui al comma 1 sono coperte mediante comando
di  dirigenti  del  ruolo  sanitario  con  rapporto di lavoro a tempo
indeterminato  al  di  fuori  della  predetta dotazione organica come
risultare  determinata  alla data di entrata in vigore della presente
legge  ed  in  misura  non  superiore  al 5 per cento della dotazione
stessa.
    3.  Per  ciascuna  posizione  dirigenziale istituita ai sensi del
comma 1 il comando ha durata massima in tre anni prorogabili una sola
volta per altri tre anni. Il comando deve essere confermato entro tre
mesi  dall'inizio della nuova legislatura e, in caso contrario, cessa
allo scadere di tale termine.
    4.  Le  amministrazioni di provenienza dei dirigenti comandati ai
sensi  dei  commi 2  e  3,  per tutta durata del comando, non possono
coprire il corrispondente numero di posti dirigenziali.
    5.  Durante il periodo di comando ai dirigenti di cui ai commi 2,
3  e  4  compete  esclusivamente  l'integrale  trattamento  economico
fondamentale   ed  accessorio  previsto  per  le  funzioni  che  essi
svolgerebbro  presso  l'amministrazione  di  provenienza adeguato nel
tempo  sulla  base  degli incrementi contrattuali. La Regione Liguria
rimborsa   i   trattamenti  che  spetterebbero  qualora  i  dirigenti
interessati   continuassero   a   prestare   servizio   presso   tale
amministrazione.
    6. Le somme rimborsate ai sensi del comma 5 non sono imputate sul
fondo  per  la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti
dipendenti della Regione Liguria.
    7. I dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato  gia'  in  posizione di comando alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge sono preposti alle strutture di cui al
comma 1 con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.