(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 7 febbraio 2006) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5150 del 30 dicembre 2005 Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dopo l'Art. 20 del decreto del Presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' inserito il seguente Art. 20-bis: «Arti. 20-bis (Assunzione di personale insegnante ed equiparato per le scuole dell'infanzia). - 1. L'assunzione del personale insegnante ed equiparato per le scuole dell'infanzia della provincia avviene sulla base di graduatorie permanenti, rinnovate annualmente, suddivise per madrelingua e per profilo professionale. Le relative modalita' sono stabilite dalla giunta provinciale. 2. Le aspiranti e gli aspiranti in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell'infanzia, avente ai sensi della vigente normativa nazionale valore di esame di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, sono inseriti con titolo di precedenza nella graduatoria per insegnanti di scuola dell'infanzia. A tal fine per il conseguimento di tale laurea in un corso di laurea a tempo pieno entro il termine della presentazione della domanda di accesso alla graduatoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, e' riconosciuta, oltre all'anzianita' di servizio maturata, un'ulteriore anzianita' di servizio di tre anni e sette mesi. 3. Il personale in servizio in possesso di un requisito d'accesso per il profilo professionale di insegnante di scuola dell'infanzia diverso dalla laurea di cui al comma 2 nonche' il personale inquadrato nel profilo professionale di collaboratrice pedagogica/collaboratore pedagogico e' ammesso d'ufficio, nell'ordine della maggiore anzianita' di servizio, ad un esame di idoneita' da svolgersi secondo le modalita' stabilite dalla giunta provinciale. 4. In sede di prima assunzione il personale con i profili professionali di cui al comma 3 e' sottoposto nel corso dei primi tre mesi di servizio ad una valutazione sull'idoneita' provvisoria secondo le modalita' stabilite dalla giunta provinciale. 5. Le prove d'esame ai fini dell'accertamento dell'idoneita' tengono conto delle competenze professionali connesse con la qualifica funzionale di inquadramento». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 12 gennaio 2006 DURNWAIDER Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2006, Registro n. 1, foglio n. 1.