(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 7 febbraio 2006)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 5150 del
30 dicembre 2005
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Dopo  l'Art.  20  del  decreto del Presidente della provincia
30 maggio 2003, n. 20, e' inserito il seguente Art. 20-bis:
    «Arti.  20-bis  (Assunzione di personale insegnante ed equiparato
per  le  scuole  dell'infanzia).  -  1.  L'assunzione  del  personale
insegnante  ed equiparato per le scuole dell'infanzia della provincia
avviene  sulla base di graduatorie permanenti, rinnovate annualmente,
suddivise  per  madrelingua  e per profilo professionale. Le relative
modalita' sono stabilite dalla giunta provinciale.
    2.  Le  aspiranti  e  gli  aspiranti  in possesso della laurea in
scienze  della  formazione  primaria, indirizzo scuola dell'infanzia,
avente  ai sensi della vigente normativa nazionale valore di esame di
stato  e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia,
sono   inseriti  con  titolo  di  precedenza  nella  graduatoria  per
insegnanti  di  scuola dell'infanzia. A tal fine per il conseguimento
di  tale  laurea in un corso di laurea a tempo pieno entro il termine
della  presentazione  della  domanda  di  accesso alla graduatoria, e
comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2006,  e'  riconosciuta, oltre
all'anzianita'  di  servizio  maturata,  un'ulteriore  anzianita'  di
servizio di tre anni e sette mesi.
    3. Il personale in servizio in possesso di un requisito d'accesso
per  il  profilo  professionale di insegnante di scuola dell'infanzia
diverso   dalla  laurea  di  cui  al  comma 2  nonche'  il  personale
inquadrato    nel    profilo    professionale    di    collaboratrice
pedagogica/collaboratore pedagogico e' ammesso d'ufficio, nell'ordine
della  maggiore  anzianita'  di servizio, ad un esame di idoneita' da
svolgersi secondo le modalita' stabilite dalla giunta provinciale.
    4.  In  sede  di  prima  assunzione  il  personale  con i profili
professionali di cui al comma 3 e' sottoposto nel corso dei primi tre
mesi  di  servizio  ad  una  valutazione  sull'idoneita'  provvisoria
secondo le modalita' stabilite dalla giunta provinciale.
    5.  Le  prove  d'esame  ai  fini dell'accertamento dell'idoneita'
tengono   conto   delle  competenze  professionali  connesse  con  la
qualifica funzionale di inquadramento».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 12 gennaio 2006
                             DURNWAIDER

Registrato  alla  Corte  dei conti il 23 gennaio 2006, Registro n. 1,
foglio n. 1.