(Pubblicata nel sup. n. 3 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 7 febbraio 2006)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.  La  presente legge disciplina gli impianti a fune in servizio
pubblico e privato.
    2.  La presente legge non si applica agli impianti d'ascensore in
servizio privato e agli impianti di recupero per piste artificiali di
slittini o per altre strutture simili destinate al tempo libero.