(Pubblicata nel sup. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 7 febbraio 2006) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina gli impianti a fune in servizio pubblico e privato. 2. La presente legge non si applica agli impianti d'ascensore in servizio privato e agli impianti di recupero per piste artificiali di slittini o per altre strutture simili destinate al tempo libero.