(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 9 febbraio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 10/1972 1. Al comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 10/1972, la parola: «domicilio» e' sostituita dalla seguente: «residenza». 2. Al comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 10/1972, le parole: «il domicilio ed il capoluogo della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese piu' lontano».