(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 6 del 9 febbraio 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 10/1972
    1.  Al  comma  1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 10/1972, la
parola: «domicilio» e' sostituita dalla seguente: «residenza».
    2.  Al  comma  2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 10/1972, le
parole:  «il domicilio ed il capoluogo della Regione» sono sostituite
dalle  seguenti:  «la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad
una  distanza  massima  pari  a  quella  esistente  tra  il capoluogo
regionale e il comune piemontese piu' lontano».