(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
          Friuli-Venezia Giulia n. 2 dell'11 gennaio 2006)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso),  con  particolare riferimento all'Art. 38, comma 3, in base
al  quale  la  definizione  di  microimpresa, piccola e media impresa
(PMI)  e'  indicata  e  aggiornata  con  decreto del Presidente della
Regione, in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea;
    Vista  la  raccomandazione  della commissione europea 2003/361/CE
del 6 maggio 2003 relativa la definizione delle microimprese, piccole
e  medie  imprese,  pubblicata  nella  Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce, a decorrere dal
1° gennaio  2005,  la raccomandazione della commissione 96/280/CE del
3 aprile 1996;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  70/2001  della  commissione del
12 gennaio  2001  relativo all'allocazione degli articoli 87 e 88 del
trattato  CE  agli  aiuti  di  Stato  a  favore delle piccole e medie
imprese,  pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea
n. L 010 del 13 gennaio 2001, come modificato con regolamento (CE) n.
364/2004  delta  commissione  del  25 febbraio 2004, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 063 del 28 febbraio 2004,
recante  in delegato, ai fini della definizione delle piccole e medie
imprese, l'estratto della citata raccomandazione 203/36l/CE;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  68/2001  della  commissione del
12 gennaio  2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato  CE  agli  aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella
Gazzetta  ufficiale  della  Comunita' europea n. L 010 del 13 gennaio
2001,   come  modificato  con  regolamento  (CE)  n.  363/2004  della
commissione del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione  europea  n.  L 063 del 28 febbraio 2004, con particolare
riferimento  all'Art.  2,  lettera  b),  in base al quale e' definita
piccola  o  media impresa qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di
cui  all'allegato  1  al  citato  regolamento  (CE)  n. 70/2001 della
commissione;
    Atteso  che con decisione della Commissione europea C (2005) 3707
del 30 settembre 2005, la stessa ha deciso di non sollevare obiezioni
in  relazione  all'integrazione della definizione delle microimprese,
delle   piccole   imprese   e   delle   medie  imprese  di  cui  alla
raccomandazione 2003/361/CE della commissione, nei regimi di aiuti di
Stato  esistenti,  gestiti  dal Ministero delle attivita' produttive,
elencati  nella  decisione  stessa,  in  base alle indicazioni per la
determinazione  della  dimensione aziendale ai fini della concessione
di  aiuti  alle attivita' produttive fornite con decreto del Ministro
delle  attivita'  produttive  del  18 aprile  2005  (Adeguamento alla
disciplina  comunitaria  dei  criteri  di individuazione di piccole e
medie  imprese)  successivamente  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 238 del 12 ottobre 2005;
    Ritenuto   necessario   pertanto   indicare   ed   aggiornare  la
definizione  di microimpresa, piccola e media impresa, in conformita'
con le disposizioni dell'Unione europea sopra richiamate;
    Ritenuto  opportuno  tenere conto, nell'indicare ed aggiornare la
definizione   di   microimpresa,   piccola  e  media  impresa,  delle
indicazioni  fornite  con il citato decreto ministeriale ed approvate
con  la  menzionata decisione della Commissione europea C(2005) 3707,
conformemente   alle   richieste   formulate   in  tale  senso  dalle
associazioni di categoria e da mediocredito del Friuli-Venezia Giulia
S.p.a.;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale 23 dicembre
2005, n. 3363;
                              Decreta:
    E'  approvato il regolamento recante «Indicazione e aggiornamento
della  definizione  di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi
dell'Art.  38,  comma  3  della legge regionale n. 7/2000», nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 29 dicembre 2005
                                ILLY

(Omissis)