(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della Regione Emilia-Romagna n. 34 dell'3 marzo 2006)
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
       Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29
    1. L'Art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme
generali   sull'organizzazione   ed  il  funzionamento  del  servizio
sanitario regionale) e' sostituito dal seguente:
    «Art. 10 (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico). -
1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ("IRCCS" o
"Istituti")   aventi   sede   nel  territorio  regionale  sono  parte
integrante  del servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono
funzioni   di   alta   qualificazione  relativamente  alle  attivita'
assistenziali,  di  ricerca e di formazione, partecipando altresi' al
sistema della ricerca nazionale ed internazionale.
    2.  Sono  organi  degli  IRCCS:  il  direttore generale, al quale
spetta   la   responsabilita'  complessiva  della  gestione  e  della
attuazione delle deliberazioni del consiglio di indirizzo e verifica;
il  consiglio  di indirizzo e verifica, al quale spettano le funzioni
di  indirizzo e di controllo, con particolare riferimento alle scelte
strategiche   dell'ente   ed   alla  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio,  nonche'  alle funzioni ed alle attivita' di cui all'Art.
8,  commi  4,  5  e 6 e all'Art. 9 del decreto legislativo 16 ottobre
2003,  n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico, a norma dell'Art. 42, comma 1, della
legge  16  gennaio  2003,  n.  3);  il  collegio  sindacale, al quale
spettano  le funzioni di vigilanza sulla regolarita' amministrativa e
contabile; il collegio di direzione, al quale spettano le funzioni di
cui  all'Art.  3,  commi  3  e  4  della presente legge; il direttore
scientifico,  cui  compete  la gestione delle attivita' di ricerca in
coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'Art. 12-bis
del  decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e con
gli atti di programmazione regionale in materia.
    3.  Gli  istituti svolgono la loro attivita' assistenziale e, per
quanto  di  competenza,  l'attivita'  di  ricerca  nell'ambito  degli
indirizzi   e   della  programmazione  regionale.  Agli  istituti  si
applicano,  sulla  base  dei  principi  fondamentali  contenuti nella
legislazione  statale,  le  disposizioni  della  presente  legge.  Le
direttive regionali di cui all'Art. 3, comma 4, riconoscendo il ruolo
peculiare  degli  Istituti,  disciplinano  in forma specifica per gli
IRCCS  le  competenze  degli  organi,  individuano le idonee forme di
controllo  ed  assicurano  che  gli  atti  aziendali  degli  Istituti
adottati dal direttore generale:
      a) disciplinino la organizzazione della ricerca;
      b) favoriscano  il  pieno  inserimento dei medesimi nel sistema
della  ricerca  nazionale  ed  internazionale e la funzionalizzazione
della  loro  attivita'  di  ricerca  e di formazione al miglioramento
continuo della qualita' delle prestazioni e dei servizi di assistenza
sanitaria.
    4.  Al  direttore  generale,  nominato  dalla  Regione secondo le
modalita'  di  cui  all'Art.  5,  comma  1,  della presente legge, si
applicano  gli  articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502 del
1992  e successive modifiche, ai direttori amministrativo e sanitario
si  applicano  gli  articoli 3, comma 1-quinquies, e 3, commi 7 e 11,
del  decreto  legislativo  n. 502 del 1992 e successive modifiche; al
direttore  scientifico,  nominato  dallo  Stato  sentita  la Regione,
spetta la responsabilita' delle attivita' di ricerca degli Istituti.
    5.  Il  consiglio  di  indirizzo e verifica e' composto da cinque
membri,  dei quali tre nominati dalla Regione di cui uno con funzioni
di  presidente, uno dal Ministro della salute ed uno dalla competente
conferenza   territoriale   sociale  e  sanitaria.  Limitatamente  al
consiglio  di indirizzo e verifica degli Istituti Ortopedici Rizzoli,
sede    ulteriore    della   facolta'   di   medicina   e   chirurgia
dell'Universita' degli studi di Bologna per le attivita' di ricerca e
di  didattica  connesse alla ortopedia, la Regione nomina uno dei tre
componenti  d'intesa  con  l'Universita'  degli  studi  di Bologna. I
componenti del consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti
tra soggetti di provata competenza ed onorabilita' e durano in carica
cinque anni.
    6. Il collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui tre
nominati dalla Regione, uno dei quali con funzione di presidente, uno
nominato dalla conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal
Ministro della salute.
    7.  La commissione di cui al comma 2 dell'Art. 15-ter del decreto
legislativo  n.  502  del 1992 e successive modifiche e' composta dal
direttore  scientifico, che la presiede, dal direttore sanitario e da
un   dirigente   dei  ruoli  del  personale  del  servizio  sanitario
regionale,  preposto  a  una  struttura  complessa  della  disciplina
oggetto dell'incarico, individuato dal collegio di direzione.
    8.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto dal presente
articolo,  da  altre  leggi  regionali  e  dall'atto aziendale di cui
all'Art.   3   della   presente  legge,  per  quanto  di  competenza,
all'organizzazione ed al funzionamento degli istituti si applicano le
disposizioni  desumibili  dai  principi  fondamentali  contenuti  nel
decreto  legislativo n. 288 del 2003, nonche' le disposizioni statali
e regionali in materia di aziende sanitarie.
    9.  Al  fine  di  assicurare  il coordinamento delle attivita' di
ricerca  corrente  e  finalizzata  degli  istituti  con  quelle degli
analoghi  istituti  aventi sede in altre regioni, la Regione promuove
l'autocoordinamento  fra  le  Regioni  e  la  collaborazione  con  lo
Stato.».