(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 1° febbraio 2006)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  direttiva  2003/78/CE della commissione dell'11 agosto
2003  che  stabilisce  i  metodi di campionamento e di analisi per il
controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari;
    Visto   il   regolamento   CE   n.   466/2001  della  commissione
dell'8 marzo   2001   che   definisce  i  tenori  massimi  di  taluni
contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,
n. 327;
    Visto  l'Art.  17,  commi  1  e 2, della legge regionale 6 maggio
2005,   n.   11  «Disposizioni  urgenti  in  attuazione  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502, come modificato dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di
sanita' e politiche sociali» in materia di campionamento e di analisi
per  il  controllo  ufficiale  dei  tenori  di  patulina nei prodotti
alimentari;
    Visto  il  successivo  comma  4  dell'Art.  17  medesimo il quale
dispone  che  il  relativo  regolamento  di attuazione e' emanato con
decreto  del  presidente  della  regione,  previa  approvazione della
giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di
salute e di concerto con gli altri assessori interessati;
    Visto   il   testo  regolamentare  in  merito  predisposto  dalla
direzione   centrale  salute  e  protezione  sociale  e  ritenuto  di
approvarlo;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione giuntale n. 2900 del 16 novembre 2005
assunta su proposta dell'assessore regionale alla salute e protezione
sociale;
    Vista  la nota protocollo n. 2422/H.6/06 con la quale l'assessore
medesimo  precisa che, trattandosi di materia di esclusiva competenza
sanitaria,   in  quanto  riguardante  il  controllo  ufficiale  degli
alimenti,  eseguito  per  la  parte  del  campionamento  da personale
sanitario  dei  dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie e
per  la  parte  dell'analisi  dai  laboratori  dell'ARPA,  non  si e'
ritenuto  necessario  ricorrere  alla  procedura di concertazione con
altri assessori interessati prevista dalla vigente normativa;
                              Decreta:
    E'  approvato il «Regolamento di attuazione dell'Art. 17, commi 1
e 2,  della  legge  regionale 6 maggio 2005, n. 11 (legge comunitaria
2004)  in  materia  di  metodi  di  campionamento e di analisi per il
controllo  ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari»,
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 23 gennaio 2006
                                ILLY