(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 4 del 26 gennaio 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Sospensione  della  alinea  del  comma 4 dell'Art. 15-bis della legge
regionale  15 aprile  1985, n. 31, inerente al periodo complessivo di
 apertura delle strutture ricettive denominate «bed and breakfast».
    1.  Al  fine di incrementare l'offerta turistica in occasione dei
XX   Giochi   olimpici   invernali   «Torino   2006»   e  considerata
l'eccezionalita'  dell'evento, l'applicazione della linea del comma 4
dell'Art.   15-bis  della  legge  regionale  15 aprile  1985,  n.  31
(Disciplina   delle   strutture  ricettive  extra-alberghiere),  come
inserito  dalla  legge  regionale  13 marzo  2000, n. 20, inerente al
periodo  complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate
«bed  and  breakfast»,  e' sospesa dal 10 gennaio 2006 al 31 dicembre
2006.