(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 26 gennaio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sospensione della alinea del comma 4 dell'Art. 15-bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate «bed and breakfast». 1. Al fine di incrementare l'offerta turistica in occasione dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006» e considerata l'eccezionalita' dell'evento, l'applicazione della linea del comma 4 dell'Art. 15-bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere), come inserito dalla legge regionale 13 marzo 2000, n. 20, inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate «bed and breakfast», e' sospesa dal 10 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.