(Pubblicata  nel  suppl.  n.  2 al Bollettino ufficiale della Regione
           Trentino-Alto Adige n. 46 del 15 novembre 2005)


                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE


                            ha approvato


                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


                              Promulga:

la seguente legge:
                               Art. 1.

                   Politica provinciale della casa

    1.  La  politica  provinciale  della  casa  in  favore dei nuclei
familiari  con  condizione  economico-patrimoniale  insufficiente per
acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima
abitazione  o  per  partecipare  a  una cooperativa edilizia, anche a
proprieta'  indivisa, e' attuata attraverso l'intervento pubblico dei
comuni  di Trento e di Rovereto, nonche' dei comprensori, nel seguito
di questa legge indicati come enti locali.
    2. Sono riservati alla Provincia:
      a) il  riparto tra la provincia e gli enti locali delle risorse
del fondo provinciale casa ai sensi dell'Art. 8;
      b) l'adozione,  previo  parere  del  consiglio  delle autonomie
locali,  ove  costituito,  del  regolamento  di  esecuzione  previsto
dall'Art.  11,  fermo  restando  il potere regolamentare riconosciuto
agli   enti   locali   dal  vigente  ordinamento  per  la  disciplina
dell'organizzazione   e   dello   svolgimento   delle  funzioni  loro
attribuite;  per  l'acquisizione  del  parere  si  applica, in quanto
compatibile, la procedura prevista dalla lettera c);
      c) la  funzione di indirizzo e di coordinamento concernente, in
particolare,  la  definizione  di  standard  o  livelli  minimi delle
prestazioni pubbliche nel rispetto di quelli definiti dallo Stato; la
funzione  di  indirizzo e di coordinamento si svolge mediante atti di
carattere  generale  adottati  previa  intesa in seno alla conferenza
permanente per i rapporti tra la provincia e le autonomie locali, ove
costituita,  e  previo parere della competente commissione permanente
del  consiglio  provinciale;  ove  l'intesa  non  sia raggiunta entro
sessanta   giorni,   ovvero   il  parere  non  sia  rilasciato  entro
quarantacinque  giorni  dal ricevimento della richiesta, la provincia
puo'  procedere  tenendo  conto  delle eventuali posizioni espresse e
dandone comunicazione al consiglio delle autonomie locali.
    3.  Le  finalita'  previste  dal  comma  1  sono  perseguite,  in
particolare, mediante le seguenti tipologie di intervento:
      a) l'attuazione  di  un  piano  straordinario di intervento per
l'incremento  degli  alloggi  dell'istituto  trentino  per l'edilizia
abitativa  - societa' per azioni (ITEA S.p.a.), previsto dall'Art. 4,
comma 7;
      b) la  concessione  ai  nuclei  familiari  con  una  condizione
economico-patrimoniale   insufficiente   per   pagare  il  canone  di
locazione  per  gli alloggi di cui alla lettera c), previa stipula di
un'apposita   convenzione  con  il  beneficiario,  di  un  contributo
integrativo,  come  definito  dall'Art. 2, comma 1, lettera e) avendo
riguardo   all'esigenza   di  adottare  misure  che  non  influenzino
negativamente  il  mercato  delle  locazioni,  in  via  temporanea il
contributo  integrativo puo' altresi' essere concesso anche ai nuclei
che, in possesso dei requisiti, abbiano stipulato da almeno tre mesi,
alla  data  di presentazione della domanda, un contratto di locazione
per  alloggi  diversi  da  quelli  di  cui  alla lettera c) e abbiano
presentato domanda per l'accesso a tali ultimi alloggi;
      c) la  messa  a  disposizione  dei  nuclei  familiari  con  una
condizione  economico-patrimoniale insufficiente per pagare il canone
di   locazione,   attraverso   l'ITEA   S.p.a.   o  mediante  imprese
convenzionate,  di  alloggi comunque in loro disponibilita', ritenuti
idonei  secondo  i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione di
questa  legge,  in  relazione  alle  caratteristiche  del bisogno del
nucleo familiare; i rapporti tra gli enti locali e l'ITEA S.p.a. o le
imprese convenzionate sono regolati da apposite convenzioni;
      d) la  messa a disposizione dei nuclei familiari con condizione
economico-patrimoniale  superiore  a quella di cui alla lettera c), e
inferiore  a  una soglia stabilita sulla base di criteri disciplinati
dal  regolamento  di  esecuzione,  di  alloggi  dell'ITEA S.p.a. o di
imprese  convenzionate,  comunque in loro disponibilita', senza alcun
ulteriore  intervento pubblico salvo quanto previsto dalla disciplina
provinciale in materia di edilizia agevolata; i rapporti tra gli enti
locali  e  l'ITEA  S.p.a. o le imprese convenzionate sono regolati da
apposite convenzioni;
      e) la  promozione  dell'accesso  alla proprieta' dell'alloggio,
del suo risanamento e della sua ristrutturazione.
    4.  Restano  in vigore l'Art. 10 della legge provinciale 2 maggio
1990,  n.  13  (Interventi  nel  settore  dell'immigrazione straniera
extracomunitaria),  nonche'  le  disposizioni a favore degli studenti
universitari  di  cui  alla  legge  provinciale  24 maggio 1991, n. 9
(Norme  in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione
superiore).   Nell'ambito   degli   accordi   di  programma  e  delle
convenzioni di cui all'Art. 4 puo' essere prevista la destinazione di
alloggi,   anche   collettivi,  per  studenti  o  per  immigrati,  da
utilizzare  per le finalita' delle leggi provinciali n. 13 del 1990 e
n.  9  del  1991  nonche'  per  soggetti  in condizioni di temporanee
difficolta' a reperire un alloggio.
    5.  Per  sostenere i nuclei familiari nella scelta abitativa piu'
appropriata,  con  particolare  riguardo  sia alle fasce deboli della
popolazione  che  ai  diversi  strumenti  per la politica provinciale
della  casa,  gli enti locali possono promuovere la realizzazione sul
territorio  di  «sportelli casa», stipulando apposite convenzioni con
soggetti  pubblici  o  privati  senza  scopo di lucro in possesso dei
requisiti  stabiliti  dal regolamento di esecuzione. A tali sportelli
possono  essere  demandati lo svolgimento di servizi d'informazione e
di  consulenza  nei  confronti  degli  utenti, ivi comprese azioni di
accompagnamento  nell'inserimento  abitativo,  nonche' l'espletamento
dell'istruttoria relativa ai procedimenti amministrativi.
    6.  Su  richiesta  degli  enti  locali l'ITEA S.p.a. o le imprese
convenzionate possono mettere a disposizione di enti, di associazioni
senza  scopo  di  lucro  e  di istituzioni, con finalita' di recupero
sociale,   di   accoglienza  o  assistenza,  per  le  loro  finalita'
statutarie, nonche' delle forze dell'ordine, alloggi o immobili anche
non  destinati  a  uso  abitativo,  secondo i criteri e le condizioni
stabiliti dal regolamento di esecuzione.