(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 9 del 28 febbraio 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Disposizioni  in  materia  di controlli sulle aziende di servizi alla
persona  e sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie e in
materia  di  disagio  giovanile.  Modifiche  alle  leggi regionali n.
                   1/2003, n. 1/2000 e n. 34/2004.
    1.  Alla  legge  regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della
disciplina  delle  istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza
operanti in Lombardia» sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 1 dell'Art. 15 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Ferme  restando  le  competenze  delle  ASL  in materia di
vigilanza  e  controllo  sulle unita' di offerta pubbliche e private,
socio-assistenziali  e  socio-sanitarie,  il  controllo  sulle ASP e'
esercitato  da  una  commissione di controllo, costituita con decreto
del Presidente della giunta regionale, composta da sei membri esperti
nelle   materie  giuridiche  e  amministrativo-contabili  degli  enti
pubblici  operanti  nell'ambito  dei servizi alla persona, di cui tre
nominati   dalla  giunta  regionale  tra  i  dirigenti  regionali  in
servizio,  due  dall'ANCI  Lombardia e uno dall'UPL. Il presidente e'
eletto  dalla  commissione  medesima  tra i componenti nominati dalla
giunta  regionale. I componenti della commissione di controllo durano
in  carica  tre  anni  a  decorrere  dalla data di insediamento della
commissione. Gli enti competenti alla nomina, in caso di dimissione o
cessazione  dall'incarico  di  uno  dei  membri,  provvedono alla sua
sostituzione.  Ai componenti esterni e' dovuto un gettone di presenza
per  ciascuna seduta della commissione. Le modalita' di funzionamento
della  commissione  sono  stabilite  con  deliberazione  della giunta
regionale.»;
      b)  al  comma 3  dell'Art.  15  le  parole  «le  commissioni di
controllo  si attengono» sono sostituite dalle parole «la commissione
di controllo si attiene»;
      c)  al  comma 8  dell'Art.  15  le  parole  «le  commissioni di
controllo  trasmettono»  sono sostituite dalle parole «la commissione
di controllo trasmette»;
      d)  al  comma 9  dell'Art.  15  le  parole  «le  commissioni di
controllo  si avvalgono» sono sostituite dalle parole «la commissione
di controllo si avvale»;
      e) il comma 10 dell'Art. 15 e' abrogato;
      f)  il primo periodo del comma 4 dell'Art. 17 e' sostituito dal
seguente:
      «Il  commissario, chiusa la liquidazione e sentito il comune in
cui  l'azienda  ha  la  sede  legale,  rimette  gli  atti alla giunta
regionale, che dispone l'estinzione dell'azienda e la devoluzione del
patrimonio che residua dalle operazioni di liquidazione.»;
      g) il comma 14 dell'Art. 18 e' sostituito dal seguente:
      «14.  Fino  alla costituzione della commissione di cui all'Art.
15, le funzioni di controllo conferite alla commissione medesima sono
esercitate  dalle  ASL  territorialmente  competenti in conformita' a
quanto previsto dallo stesso Art. 15.».
    2.  Le  commissioni  di  controllo  che,  alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  risultano  gia'  istituite  ai sensi
dell'Art.   15   della  legge  regionale  n.  1/2003,  continuano  ad
esercitare  le  funzioni  di controllo fino alla data di insediamento
della  commissione  di  cui  allo stesso Art. 15, come modificato dal
comma 1.
    In  sede di prima applicazione dell'Art. 15 della legge regionale
n. 1/2003, come modificato dalla presente legge, la giunta regionale,
l'ANCI  Lombardia  e  l'UPL  provvedono  alle  nomine  di  rispettiva
competenza   entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge.  Il  decreto  di  costituzione  della commissione e'
adottato  dal  Presidente  della  giunta regionale entro i successivi
trenta giorni.
    3.  Alla  legge  regionale  5 gennaio  2000,  n.  1 «Riordino del
sistema   delle   autonomie  in  Lombardia.  Attuazione  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo  I  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59)» sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) l'ultimo periodo del comma 33 dell'Art. 4 e' soppresso;
      b) alla  lettera c)  del comma 58 dell'Art. 4 sono aggiunte, in
fine,  le  seguenti parole: «ovvero dei beni delle IPAB trasferiti ai
sensi  dell'Art.  6,  comma 5,  della  legge  regionale  n.  1/2003 o
devoluti  ai  comuni  in  periodo  antecedente.  Il  provvedimento di
svincolo e' rilasciato entro novanta giorni dall'ASL territorialmente
competente,    previa    acquisizione    del    parere   obbligatorio
dell'assemblea  distrettuale  dei sindaci di cui all'Art. 6, comma 7,
della legge regionale n. 31/1997.».
    4.  Alla  legge  regionale  14 dicembre  2004,  n.  34 «Politiche
regionali per i minori» sono apportate le seguenti modifiche:
      a) dopo  la  lettera e)  del comma 1 dell'Art. 3 e' inserita la
seguente:
      «e-bis) sperimenta, acquisito il parere del comune interessato,
forme  di  accreditamento  di  servizi  innovativi  integrati  tra le
politiche  formative  e  del  lavoro  e  quelle  sociali,  al fine di
prevenire  e  sostenere  i  giovani in situazione di disagio nel loro
percorso di crescita;»;
      b) la lettera b) del comma 1 dell'Art. 4 e' soppressa;
      c) la lettera d) del comma 5 dell'Art. 4 e' soppressa.