(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 28 febbraio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Disposizioni in materia di controlli sulle aziende di servizi alla persona e sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie e in materia di disagio giovanile. Modifiche alle leggi regionali n. 1/2003, n. 1/2000 e n. 34/2004. 1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia» sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'Art. 15 e' sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le competenze delle ASL in materia di vigilanza e controllo sulle unita' di offerta pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie, il controllo sulle ASP e' esercitato da una commissione di controllo, costituita con decreto del Presidente della giunta regionale, composta da sei membri esperti nelle materie giuridiche e amministrativo-contabili degli enti pubblici operanti nell'ambito dei servizi alla persona, di cui tre nominati dalla giunta regionale tra i dirigenti regionali in servizio, due dall'ANCI Lombardia e uno dall'UPL. Il presidente e' eletto dalla commissione medesima tra i componenti nominati dalla giunta regionale. I componenti della commissione di controllo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento della commissione. Gli enti competenti alla nomina, in caso di dimissione o cessazione dall'incarico di uno dei membri, provvedono alla sua sostituzione. Ai componenti esterni e' dovuto un gettone di presenza per ciascuna seduta della commissione. Le modalita' di funzionamento della commissione sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.»; b) al comma 3 dell'Art. 15 le parole «le commissioni di controllo si attengono» sono sostituite dalle parole «la commissione di controllo si attiene»; c) al comma 8 dell'Art. 15 le parole «le commissioni di controllo trasmettono» sono sostituite dalle parole «la commissione di controllo trasmette»; d) al comma 9 dell'Art. 15 le parole «le commissioni di controllo si avvalgono» sono sostituite dalle parole «la commissione di controllo si avvale»; e) il comma 10 dell'Art. 15 e' abrogato; f) il primo periodo del comma 4 dell'Art. 17 e' sostituito dal seguente: «Il commissario, chiusa la liquidazione e sentito il comune in cui l'azienda ha la sede legale, rimette gli atti alla giunta regionale, che dispone l'estinzione dell'azienda e la devoluzione del patrimonio che residua dalle operazioni di liquidazione.»; g) il comma 14 dell'Art. 18 e' sostituito dal seguente: «14. Fino alla costituzione della commissione di cui all'Art. 15, le funzioni di controllo conferite alla commissione medesima sono esercitate dalle ASL territorialmente competenti in conformita' a quanto previsto dallo stesso Art. 15.». 2. Le commissioni di controllo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano gia' istituite ai sensi dell'Art. 15 della legge regionale n. 1/2003, continuano ad esercitare le funzioni di controllo fino alla data di insediamento della commissione di cui allo stesso Art. 15, come modificato dal comma 1. In sede di prima applicazione dell'Art. 15 della legge regionale n. 1/2003, come modificato dalla presente legge, la giunta regionale, l'ANCI Lombardia e l'UPL provvedono alle nomine di rispettiva competenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di costituzione della commissione e' adottato dal Presidente della giunta regionale entro i successivi trenta giorni. 3. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» sono apportate le seguenti modifiche: a) l'ultimo periodo del comma 33 dell'Art. 4 e' soppresso; b) alla lettera c) del comma 58 dell'Art. 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dei beni delle IPAB trasferiti ai sensi dell'Art. 6, comma 5, della legge regionale n. 1/2003 o devoluti ai comuni in periodo antecedente. Il provvedimento di svincolo e' rilasciato entro novanta giorni dall'ASL territorialmente competente, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'assemblea distrettuale dei sindaci di cui all'Art. 6, comma 7, della legge regionale n. 31/1997.». 4. Alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera e) del comma 1 dell'Art. 3 e' inserita la seguente: «e-bis) sperimenta, acquisito il parere del comune interessato, forme di accreditamento di servizi innovativi integrati tra le politiche formative e del lavoro e quelle sociali, al fine di prevenire e sostenere i giovani in situazione di disagio nel loro percorso di crescita;»; b) la lettera b) del comma 1 dell'Art. 4 e' soppressa; c) la lettera d) del comma 5 dell'Art. 4 e' soppressa.