Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 12
                         del 21 marzo 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

(Con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti);
    Nessuna  richiesta  di  referendum  e'  stata presentata ai sensi
dell'Art. 15, quarto comma, dello statuto speciale;

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Modificazione dell'Art. 10

    1.  La  lettera b) del comma 4 dell'Art. 10 della legge regionale
25 giugno   2003,   n.  19  (Disciplina  dell'iniziativa  legislativa
popolare,  del  referendum  propositivo,  abrogativo e consultivo, ai
sensi  dell'art.  15,  secondo  comma,  dello  statuto  speciale), e'
sostituita dalla seguente:
    «b) se almeno millecinquecento delle firme di cui alla lettera a)
risultano raccolte ed autenticate entro il termine di cui al comma 1;
nelle  millecinquecento  firme  sono  computate anche le firme di cui
all'Art. 5, comma 1, lettera a);».