Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 12 del 21 marzo 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato (Con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti); Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata ai sensi dell'Art. 15, quarto comma, dello statuto speciale; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione dell'Art. 10 1. La lettera b) del comma 4 dell'Art. 10 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale), e' sostituita dalla seguente: «b) se almeno millecinquecento delle firme di cui alla lettera a) risultano raccolte ed autenticate entro il termine di cui al comma 1; nelle millecinquecento firme sono computate anche le firme di cui all'Art. 5, comma 1, lettera a);».