(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 12 del 6 marzo 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione Campania, in armonia con le disposizioni nazionali e regionali vigenti, si propone i seguenti obiettivi: a) soddisfare i bisogni di benessere psico-fisico della donna e del neonato durante la gravidanza e il parto-nascita; b) promuovere da parte della donna partoriente una scelta consapevole circa le modalita' secondo le quali deve svolgersi il parto una volta che il medico abbia indicato l'opzione piu' idonea secondo il proprio giudizio professionale e scientifico; c) promuovere la conoscenza delle pratiche in uso e la verifica dei livelli di assistenza alla gravidanza, al parto ed al puerperio; d) eliminare i fattori di rischio ambientali, personali, iatrogeni per abbassare i tassi di morbilita' e mortalita' materna e perinatale; e) attivare gli strumenti idonei a informare le donne sui contenuti della presente legge e su cio' che puo' rendere la maternita' una scelta consapevole e a garantire la salute e il benessere della donna e del bambino; f) promuovere il parto fisiologico nelle strutture sanitarie al fine di demedicalizzare l'evento della nascita, tutelando i diritti e la libera scelta della gestante, il benessere del nascituro e quello delle famiglie nell'esperienza della genitorialita'. 2. E' compito delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie policlinico promuovere gli interventi idonei al raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1.