(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 12 del
                            6 marzo 2006)
                         IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
    1.  La Regione Campania, in armonia con le disposizioni nazionali
e regionali vigenti, si propone i seguenti obiettivi:
      a) soddisfare i bisogni di benessere psico-fisico della donna e
del neonato durante la gravidanza e il parto-nascita;
      b) promuovere  da  parte  della  donna  partoriente  una scelta
consapevole  circa  le  modalita'  secondo le quali deve svolgersi il
parto  una  volta  che il medico abbia indicato l'opzione piu' idonea
secondo il proprio giudizio professionale e scientifico;
      c) promuovere la conoscenza delle pratiche in uso e la verifica
dei livelli di assistenza alla gravidanza, al parto ed al puerperio;
      d) eliminare   i  fattori  di  rischio  ambientali,  personali,
iatrogeni  per abbassare i tassi di morbilita' e mortalita' materna e
perinatale;
      e) attivare  gli  strumenti  idonei  a  informare  le donne sui
contenuti  della  presente  legge  e  su  cio'  che  puo'  rendere la
maternita'  una  scelta  consapevole  e  a  garantire  la salute e il
benessere della donna e del bambino;
      f) promuovere il parto fisiologico nelle strutture sanitarie al
fine di demedicalizzare l'evento della nascita, tutelando i diritti e
la  libera scelta della gestante, il benessere del nascituro e quello
delle famiglie nell'esperienza della genitorialita'.
    2.  E'  compito  delle  aziende  sanitarie  locali, delle aziende
ospedaliere  e  delle  aziende  ospedaliere universitarie policlinico
promuovere gli interventi idonei al raggiungimento delle finalita' di
cui al comma 1.