(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia
                      n. 6 del 3 febbraio 2006)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
           Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica
    1. Al comma 1 dell'Art. 106 della legge regionale 16 aprile 2003,
n.  4,  le  parole  «31 dicembre  2005»  sono  stituite  dalle parole
«31 dicembre 2008».
    2.  Per  il  triennio  2006-2008 sono assicurate agli operai e ai
braccianti  agricoli  che  nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la
loro  opera  alle  dipendenze  dei consorzi di bonifica, salvo che in
applicazione  dell'Art.  3  della legge regionale 30 ottobre 1995, n.
76, le seguenti garanzie occupazionali:
      a) fino  a  51  giornate  ai soggetti che nel triennio predetto
abbiano  comunque  effettuato  prestazioni  lavorative non rientranti
nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);
      b) fino  a  101  giornate  ai  soggetti che abbiano effettuato,
almeno  in  un  anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai
fini previdenziali;
      c) fino  a  151  giornate  ai  soggetti che abbiano effettuato,
almeno  in  un anno, una prestazione non inferiore a centocinquantuno
giornate ai fini previdenziali.
    3.  Il  comma 1  dell'Art.  110 della legge regionale 28 dicembre
2004,  n.  17,  si  interpreta nel senso che il personale interessato
deve essere utilizzato per tutto l'anno solare.
    4.  Agli  oneri derivanti dal comma 1, quantificati, per ciascuno
degli  esercizi  finanziari  2006,  2007 e 2008, in 7.000 migliaia di
euro,  si  provvede, nell'esercizio finanziario 2006, con parte delle
disponibilita'  dell'UPB  2.3.1.3.1,  capitolo  147308,  del bilancio
della  Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi
finanziari  successivi  gli  oneri  trovano  riscontro  nel  bilancio
pluriennale  della  Regione per il triennio 2006-2008, UPE 4.2.1.5.2,
accantonamento 1001.
    5.  Agli  oneri derivanti dal comma 2, quantificati, per ciascuno
degli  esercizi  finanziari  2006,  2007 e 2008, in 7.950 migliaia di
euro,  si  provvede,  nell'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.1,
capitolo  147307), con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2,
capitolo  215704,  accantonamento 1001 del bilancio della Regione per
l'esercizio   finanziario   medesimo;  per  gli  esercizi  finanziari
successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione  per  il  triennio  2006-2008,  UPB 4.2.1.5.2, accantonamento
1001.
    6. Gli enti di cui alla tabella A della legge regionale 25 maggio
1995,  n.  45,  sono  autorizzati  ad  utilizzare il personale di cui
all'Art.  106,  comma 2,  della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4,
per  particolari  esigenze  funzionali  ed istituzionali, per periodi
anche   superiori   alle   garanzie  occupazionali  previste,  previa
autorizzazione  dell'assessorato  regionale  dell'agricoltura e delle
foreste.
    7.  Agli  oneri  derivanti dal comma 6, quantificati per ciascuno
degli  esercizi  finanziari  2006,  2007  e 2008 in 2.000 migliaia di
euro,  si  provvede, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.1,
capitolo  147307), con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2,
capitolo  215704,  accantonamento 1001 del bilancio della Regione per
l'esercizio   finanziario   medesimo;  per  gli  esercizi  finanziari
successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione  per  il  triennio  2006-2008,  UPB 4.2.1.5.2, accantonamento
1001.
    8.  Il personale utilizzato dai consorzi di bonifica con rapporto
di  lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato entro il
31 dicembre 2001 puo' essere trasferito, su istanza dell'interessato,
ad   altro   ente   di   bonifica   operante  nella  Regione,  previa
disponibilita'   dell'ente   di  appartenenza  ed  assenso  dell'ente
ricevente,  nel  rispetto  delle  fasce funzionali e delle qualifiche
previste dal piano di organizzazione variabile (POV).