(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia
                     n. 7 dell'8 febbraio 2006)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            Uffici stampa
    1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    4.  Al  primo comma dell'Art. 72 della legge regionale 29 ottobre
1985,  n.  41, come modificato dal comma 14 dell'Art. 127 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il numero «8» e' sostituito con il
numero  «24»  e  dopo la parola «Ordine» sono inserite le parole «che
sono   utilizzabili  anche  presso  ciascun  assessorato  regionale».
(Inciso  omesso  in  quanto  impugnato dal commissario dello Stato ai
sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    5.  Per  le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata,
per  l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 2.030 migliaia di euro
(UPB  1.4.1.1.1,  capitolo  108001),  cui si provvede con parte delle
disponibilita'  dell'UPB  4.2.1.5.2,  capitolo 215704, accantonamento
1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Per  gli  esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa, valutata in 2.030
migliaia  di  euro  per  ciascun  anno,  trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.