(Pubblicata nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 3 gennaio 2006>)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
          Determinazione degli oneri per la contrattazione
    per il biennio 2006-2007 del comparto delle autonomie locali
    1.  Ai fini di quanto previsto dall'Art. 59, comma 1, della legge
provinciale  3 aprile  1997,  n.  7  (Revisione  dell'ordinamento del
personale  della  provincia  autonoma  di  Trento), l'onere derivante
dalla   contrattazione  relativa  al  personale  del  comparto  delle
autonomie  locali  e' determinato in 3.763.000 euro per l'anno 2006 e
in 6.544.000 euro per l'anno 2007.
    2.  L'onere  relativo  al personale del comparto autonomie locali
con  qualifica di direttore e' determinato in 354.000 euro per l'anno
2006 e in 616.000 euro per l'anno 2007.
    3.  L'onere  relativo  all'autonoma area di contrattazione per il
personale con qualifica dirigenziale del comparto del personale delle
autonomie  locali e' determinato in 277.000 euro per l'anno 2006 e in
482.000 euro per l'anno 2007.
    4.  Per  i  fini  dei  commi  1,  2 e 3 gli oneri derivanti dalla
contrattazione   per  il  personale  dei  comprensori  e  degli  enti
destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell'allegato
in  materia  di  variazioni  compensative  al «Bilancio di previsione
della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2006 e
bilancio  pluriennale  2006-2008»  sono determinati in 1.138.040 euro
per l'anno 2006 e in 1.979.200 euro per l'anno 2007.
    5.  A  decorrere dal 1° gennaio 2006 sono abrogati l'Art. 197-bis
della  legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei
servizi  e  del personale della provincia autonoma di Trento), l'Art.
14  della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43 (Norme in materia
di  personale  e  provvidenze integrative in materia sanitaria), e il
comma 11  dell'Art. 9 (Disposizioni in materia di trattamento di fine
rapporto   del   personale   provinciale)   della  legge  provinciale
3 febbraio  1997,  n.  2.  I contratti collettivi provinciali tengono
conto degli effetti dell'abrogazione.
    6. Per i fini dei commi 1, 2 e 3 sono autorizzate, con la tabella
F, le seguenti spese sull'unita' previsionale di base 15.20.120:
      a) 4.394.000 euro per l'anno 2006;
      b) 7.642.000 euro per l'anno 2007;
      c) 7.642.000 euro per l'anno 2008.
    7.  Per i fini del comma 4 sono autorizzate, con la tabella F, le
seguenti spese sull'unita' previsionale di base 90.10.190:
      a) 1.138.040 euro per l'anno 2006;
      b) 1.979.200 euro per l'anno 2007;
      c) 1.979.200 euro per l'anno 2008.