(Pubblicata nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 3 gennaio 2006>) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto delle autonomie locali 1. Ai fini di quanto previsto dall'Art. 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento), l'onere derivante dalla contrattazione relativa al personale del comparto delle autonomie locali e' determinato in 3.763.000 euro per l'anno 2006 e in 6.544.000 euro per l'anno 2007. 2. L'onere relativo al personale del comparto autonomie locali con qualifica di direttore e' determinato in 354.000 euro per l'anno 2006 e in 616.000 euro per l'anno 2007. 3. L'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto del personale delle autonomie locali e' determinato in 277.000 euro per l'anno 2006 e in 482.000 euro per l'anno 2007. 4. Per i fini dei commi 1, 2 e 3 gli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell'allegato in materia di variazioni compensative al «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008» sono determinati in 1.138.040 euro per l'anno 2006 e in 1.979.200 euro per l'anno 2007. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono abrogati l'Art. 197-bis della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento), l'Art. 14 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43 (Norme in materia di personale e provvidenze integrative in materia sanitaria), e il comma 11 dell'Art. 9 (Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2. I contratti collettivi provinciali tengono conto degli effetti dell'abrogazione. 6. Per i fini dei commi 1, 2 e 3 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti spese sull'unita' previsionale di base 15.20.120: a) 4.394.000 euro per l'anno 2006; b) 7.642.000 euro per l'anno 2007; c) 7.642.000 euro per l'anno 2008. 7. Per i fini del comma 4 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti spese sull'unita' previsionale di base 90.10.190: a) 1.138.040 euro per l'anno 2006; b) 1.979.200 euro per l'anno 2007; c) 1.979.200 euro per l'anno 2008.