(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Tentino-Alto Adige
                     n. 9 del 28 febbraio 2006)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Visto  l'Art.  53,  del  decreto  del Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige,   ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della
provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta;
    Visto  l'Art.  54,  comma 1,  numero 1), del medesimo decreto del
Presidente  della  Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
    Visto  il  decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002,
n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in
ambito   provinciale   di   norme   statali   in  materia  di  tutela
dell'ambiente  dagli  inquinamenti, ai sensi dell'Art. 55 della legge
provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);
    Visto  il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione
integrale  della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla  prevenzione  e
riduzione integrate dell'inquinamento);
    Visto   il   decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale
26 novembre  1998,  n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione
del  capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre
disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);
    Visto il decreto del Presidente della provincia 9 giugno 2005, n.
14-44/Leg.  (Disposizioni  regolamentari  relative alle discariche di
rifiuti  ai  sensi  dell'Art.  11 della legge provinciale 15 dicembre
2004, n. 10);
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e
il  Ministro  della salute, 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di
ammissibilita' dei rifiuti in discarica);
    Visto   l'Art.  100  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
provinciale  26 gennaio  1987,  n.  1-41/Leg. (Approvazione del testo
unico  delle  leggi  provinciali  in  materia di tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti);
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 2813 di data
22 dicembre 2005 avente ad oggetto:
    «Approvazione dello schema di regolamento recante: "Modificazioni
a    regolamenti   in   materia   di   tutela   dell'ambiente   dagli
inquinamenti"»;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modificazione dell'Art. 10 del decreto del Presidente della provincia
13 maggio  2002,  n.  9-99/Leg.,  relativo  allo  scarico delle acque
                            reflue urbane
    1.  Al  comma 6  dell'Art.  10  del  decreto del Presidente della
provincia  13 maggio  2002,  n.  9-99/Leg.,  il  secondo  periodo  e'
sostituito   dai   seguenti:   «I  predetti  scarichi  devono  essere
conformati  -  ove occorra - alle citate norme provinciali e al piano
provinciale  di  risanamento  delle  acque entro il 31 dicembre 2010.
Fermo   restando   quanto   previsto   dal   comma 9,   le   relative
autorizzazioni allo scarico rilasciate in via temporanea alla data di
entrata  in  vigore  del presente periodo hanno comunque efficacia di
diritto fino al 31 dicembre 2010.».