(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 1° febbraio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina l'intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le finalita' di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile attraverso: a) il sostegno al miglioramento della competitivita' e multifunzionalita' aziendale, al reddito agricolo e alle produzioni di qualita'; b) il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualita' ambientale e paesaggistica delle zone rurali; c) la diversificazione dell'economia rurale e la qualita' della vita nelle zone rurali. 2. Le finalita' di cui al comma 1 sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione: a) delle risorse endogene regionali; b) del sistema delle imprese agricole; c) delle realta' istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali; d) dei fattori di competitivita' regionale finalizzati allo sviluppo rurale, all'innovazione organizzativa e finanziaria, alla promozione delle produzioni agro-alimentari, allo sviluppo delle filiere agroindustriali e alla tutela dell'ambiente; e) dell'imprenditoria giovanile e femminile; f) delle produzioni tipiche e di qualita'; g) del territorio rurale; h) dell'integrazione tra le attivita' agricole e le altre attivita' economiche locali. 3. L'intervento della Regione e' attuato secondo i principi di sussidiarieta', decentramento, snellimento e semplificazione delle attivita' amministrative.