(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2
                        del 1° febbraio 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La  presente  legge  disciplina l'intervento della Regione in
materia  di  agricoltura  e  di  sviluppo  rurale con le finalita' di
concorrere   a   consolidare,  accrescere  e  diversificare  la  base
produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di
sviluppo rurale sostenibile attraverso:
      a) il   sostegno   al   miglioramento  della  competitivita'  e
multifunzionalita'  aziendale,  al reddito agricolo e alle produzioni
di qualita';
      b) il  sostegno  al mantenimento e miglioramento della qualita'
ambientale e paesaggistica delle zone rurali;
      c) la diversificazione dell'economia rurale e la qualita' della
vita nelle zone rurali.
    2.  Le  finalita'  di  cui al comma 1 sono perseguite mediante la
promozione e la valorizzazione:
      a) delle risorse endogene regionali;
      b) del sistema delle imprese agricole;
      c) delle   realta'  istituzionali,  funzionali,  economiche  ed
associative locali;
      d) dei  fattori  di  competitivita'  regionale finalizzati allo
sviluppo  rurale,  all'innovazione  organizzativa e finanziaria, alla
promozione  delle  produzioni  agro-alimentari,  allo  sviluppo delle
filiere agroindustriali e alla tutela dell'ambiente;
      e) dell'imprenditoria giovanile e femminile;
      f) delle produzioni tipiche e di qualita';
      g) del territorio rurale;
      h) dell'integrazione  tra  le  attivita'  agricole  e  le altre
attivita' economiche locali.
    3.  L'intervento  della  Regione e' attuato secondo i principi di
sussidiarieta',  decentramento,  snellimento  e semplificazione delle
attivita' amministrative.