(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 3 del 6 febbraio 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Interventi di razionalizzazione della spesa regionale
    1. Fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'Art.
1,  comma 139, della legge 23 dicembre 2005. n. 266 (Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge
finanziaria  2006»),  la  Regione Toscana concorre alla realizzazione
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  triennio  2006-2008
adottando le misure necessarie a garantire che:
      a) la  spesa  annua  per  il  personale  in  servizio  a  tempo
determinato   e  per  i  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa  non sia superiore, per ciascuno degli anni compresi nel
triennio,  a  quella calcolata su base annua per il personale a tempo
determinato  in  servizio  alla  data  del  31 dicembre 2005 e per le
collaborazioni  coordinate  e  continuative  in  essere alla medesima
data;
      b) la  spesa  annua  relativa alla formazione del personale per
ciascuno  degli  anni compresi nel triennio sia ridotta in misura non
inferiore al 5 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004;
      c) la  spesa  annua  per  studi,  incarichi  professionali e di
consulenza  comunque  conferiti dalla giunta regionale ai sensi della
legge  regionale  8 marzo  2001,  n.  12  (Disciplina  dell'attivita'
contrattuale regionale), sia ridotta a decorrere dall'anno 2006 nella
misura del 50 per cento rispetto a quella impegnata nell'anno 2004.
    2.  Il  complesso  della  spesa  di  personale di cui all'Art. 1,
comma 198,  della legge n. 266/2005 e' calcolato al netto della spesa
derivante  dal  trasferimento  alla  Regione Toscana di personale per
l'esercizio  di  funzioni  attribuite  o  delegate  dallo Stato, e di
quella derivante da trasferimento di personale i cui oneri finanziari
sono posti a carico dello Stato.
    3.  La  spesa  determinata  ai  sensi  del  comma  2  che risulti
eventualmente  eccedente  il  limite  fissato dall'Art. 1, comma 198,
della  legge n. 266/2005 e' computata ai fini del rispetto dei limiti
posti al complesso della spesa corrente dall'Art. 1, comma 139, della
medesima  legge;  la  giunta  regionale,  tenuto conto dell'andamento
della   spesa   nel   corso  dell'esercizio,  adotta,  anche  tramite
variazioni  al  bilancio  ai sensi dell'Art. 23 della legge regionale
6 agosto  2001,  n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana),
le misure necessarie a compensare l'eventuale eccedenza del limite di
cui all'Art. 1, comma 198 della legge n. 266/2005.
    4.  E'  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'accordo tra Governo,
regioni  e  autonomie locali sottoscritto in data 24 novembre 2005 ai
fini  dell'emanazione  dei  decreti  del Presidente del Consiglio dei
Ministri previsti dall'Art. 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2005»).