(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giuglia n. 13 del 9 marzo 2006) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 «Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)», e, in particolare, l'Art. 5, comma 1, in base al quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la giunta regionale possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari, sulla base di convenzioni, alle emittenti radiotelevisive private locali che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici, anche di carattere locale, individuate secondo modalita' e criteri definiti con regolamento regionale, sentito il parere del predetto Co.Re.Com.; Visto il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2001, n. 0493/Pres., che ha approvato il regolamento concernente modalita' e criteri per l'individuazione delle emittenti private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione, in conformita' a quanto previsto dal richiamato Art. 5, comma 1, della legge regionale n. 11/2001; Ravvisata la necessita' di ridefinire con un nuovo atto regolamentare, adeguato alla mutata situazione nell'ambito dell'emittenza radiotelevisiva privata locale e alle finalita' attuali dell'amministrazione regionale, i criteri e le modalita' per l'individuazione annuale delle emittenti radiotelevisive convenzionabili con l'amministrazione regionale, tenendo conto, in particolare, della rilevante importanza assunta dalle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono giornalmente notiziari autoprodotti di interesse specificamente regionale; Ritenuto altresi' di riconsiderare, nel nuovo atto regolamentare, il ruolo e l'importanza delle emittenti televisive che trasmettono giornalmente notiziari autoprodotti in una delle lingue minoritarie ammesse a tutela ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, nell'ottica di una sempre maggiore valorizzazione dell specificita' etnico-culturali regionali; Ritenuto pertanto di provvedere, per le motivazioni di cui sopra, all'adozione di un nuovo testo regolamentare recante modalita' e criteri per l'individuazione annuale dell'elenco delle emittenti radiotelevisive private locali convenzionabili con il consiglio regionale e l'amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, come previsto dal succitato Art. 5, comma 1, della legge regionale n. 11/2001; Visto l'allegato testo regolamentare in merito predisposto dall'ufficio stampa della Presidenza della Regione e ritenuto di approvarlo; Visto il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali» emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come modificato e integrato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres.; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 10 marzo 2006, n. 437; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente modalita' e criteri per l'individuazione annuale dell'elenco delle emittenti televisive e radiofoniche private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, ai sensi dell'Art. 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 14 marzo 2006 ILLY Regolamento concernente modalita' e criteri per l'individuazione annuale dell'elenco delle emittenti televisive e radiofoniche private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, ai sensi dell'Art. 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. li' (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), definisce le modalita' ed i criteri per l'individuazione annuale dell'elenco delle emittenti televisive e radiofoniche private locali convenzionabili con il consiglio regionale e l'amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e di servizi radiotelevisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del consiglio regionale e delle commissioni consiliari. Art. 2. Requisiti di ammissibilita' 1. Le emittenti televisive di cui all'Art. 1 devono possedere i seguenti requisiti: a) titolarita' di concessione ministeriale; b) fatturato pari ad almeno euro 154.937,06, realizzato nell'anno precedente a quella della presentazione della domanda di cui all'Art. 3, comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 2; c) trasmissione di almeno due telegiornali al giorno, della durata minima di quindici minuti ciascuno; d) disponibilita' e impegno alla realizzazione di «format» di almeno trenta minuti, comprendenti sia interviste in studio ed in esterna che filmati e documentazioni di approfondimento anche nelle lingue regionali e minoritarie; e) personale composto da almeno quattro dipendenti, dei quali almeno due con rapporto di lavoro giornalistico con contratti FNSI, FRT, a tempo pieno o parziale, secondo la vigente normativa; f) sede principale ed operativa dell'emittente nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, oppure significativa «audience» nello stesso territorio, con copertura del segnale per almeno il 70 per cento della popolazione regionale, oppure proprieta' o disponibilita' in convenzione di almeno una struttura per l'informazione avente sede nel territorio regionale, con impiego di personale in conformita' a quanto previsto dalla lettera e). 2. Per le emittenti televisive che trasmettono giornalmente almeno due notiziari autoprodotti in lingua slovena, friulana, tedesca e nelle altre lingue ammesse a tutela ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, si prescinde dal possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b). 3. Le emittenti radiofoniche di cui all'Art. 1 devono possedere i seguenti requisiti: a) titolarita' di concessione ministeriale; b) trasmissione di notiziari giornalieri autoprodotti di carattere locale; c) presenza all'interno dell'emittente di almeno un responsabile dell'informazione iscritto all'Ordine dei Giornalisti. Art. 3. Domanda di inserimento e documentazione 1. I soggetti titolari di emittenti televisive e radiofoniche private locali interessati all'inserimento nell'elenco di cui all'Art. 1 devono presentare all'Ufficio stampa della Presidenza della Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita domanda di inserimento. 2. Per le emittenti televisive, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia della concessione rilasciata ai sensi della vigente normativa, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante della societa' o altro ente richiedente, ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la titolarita' della predetta concessione e gli estremi identificativi della medesima; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso del requisito di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b), in conformita' a quanto previsto dall'Art. 4, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 2, comma 2; c) dichiarazione attestante la disponibilita' e l'impegno alla realizzazione di «format», in conformita' a quanto previsto dall'Art. 2, comma 1, lettera d); d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti di cui all'Art. 2, comma 1, lettere e) e f); e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il palinsesto delle trasmissioni di una giornata tipo; f) copia fotostatica di un valido documento di identita' del soggetto sottoscrittore della domanda. 3. Le emittenti che non trasmettono il dato relativo al fatturato, in quanto rientranti nella condizione di cui all'Art. 2, comma 2, come desumibile dall'esame del palinsesto di cui al comma 2, lettera e), devono in ogni caso evidenziare esplicitamente nella domanda la sussistenza ditale condizione. 4. Per le emittenti radiofoniche, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia della concessione rilasciata ai sensi della vigente normativa, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante della societa' o altro ente richiedente, ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la titolarita' della predetta concessione e gli estremi di identificazione della medesima; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'indicazione della media dei fatturati realizzati dall'emittente nel biennio precedente alla presentazione della domanda, in conformita' a quanto previsto dall'Art. 4; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'elencazione dei comuni coperti dal segnale dell'emittente; d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il palinsesto delle trasmissioni di una giornata tipo; e) copia fotostatica della tessera d'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti di almeno un responsabile dell'informazione dell'emittente; f) copia fotostatica di un valido documento di identita' del soggetto sottoscrittore della domanda. 5. Le attestazioni di cui ai commi 2 e 4 possono essere prodotte anche con un'unica dichiarazione sostitutiva, purche' questa riporti chiaramente e ordinatamente tutte le singole indicazioni richieste. In tema di sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, si applica l'Art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 6. Ai sensi dell'Art. 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede il timbro postale, purche' la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del predetto termine. In caso di recapito a mano o tramite corriere il rispetto della data di scadenza e' comprovato dal protocollo dell'ufficio competente. Le istanze inviate fuori da detti termini non sono prese in considerazione. Art. 4. Indicazione del fatturato 1. Ai fini del presente regolamento, per fatturato si intende il volume d'affari conseguito dall'emittente ai sensi dell'Art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Qualora il soggetto richiedente gestisca anche attivita' diverse da quella dell'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, l'indicazione dei dati relativi al fatturato deve riferirsi esclusivamente all'esercizio dell'attivita' televisiva o radiofonica svolta dall'emittente. Art. 5. Modalita' di formazione dell'elenco 1. L'Ufficio stampa della Presidenza, verificata la regolarita' della documentazione presentata a corredo delle domande e la sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 2, commi 1 e 3, provvede a redigere l'elenco di cui all'Art. 1. 2. L'elenco, le domande e la documentazione di cui al comma 1 vengono quindi trasmessi al Co.Re.Com. che esprime il proprio parere entro il successivo 31 gennaio. 3. Sulla base del parere di cui al comma 2, il capo ufficio stampa della presidenza provvede con proprio decreto all'adozione dell'elenco. Il decreto medesimo viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 6. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'Art. 44 della legge regionale n. 7/2000 l'ufficio competente puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai soggetti richiedenti. Art. 7. Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni. Art. 8. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, per le sole emittenti radiofoniche, la domanda di inserimento e la documentazione di cui all'Art. 3, commi 1 e 4, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Co.Re.Com. esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni. Art. 9. Abrogazione 1. E abrogato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 11/2001 per l'individuazione delle emittenti televisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'amministrazione regionale», emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2001, n. 0493/Pres. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy