(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giuglia n. 13 del 9 marzo 2006)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 «Norme in materia
di  comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione
del  Comitato  regionale  per  le  comunicazioni (Co.Re.Com.)», e, in
particolare,  l'Art.  5,  comma  1,  in  base  al  quale l'Ufficio di
Presidenza  del  Consiglio  regionale  e  la giunta regionale possono
affidare  la  realizzazione  di  programmi e servizi radiotelevisivi,
anche  riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del Consiglio
e  delle  Commissioni  consiliari,  sulla  base  di convenzioni, alle
emittenti  radiotelevisive  private locali che producono e diffondono
programmi   e  servizi  giornalistici,  anche  di  carattere  locale,
individuate  secondo  modalita'  e  criteri  definiti con regolamento
regionale, sentito il parere del predetto Co.Re.Com.;
    Visto  il  decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2001,
n.  0493/Pres., che ha approvato il regolamento concernente modalita'
e   criteri  per  l'individuazione  delle  emittenti  private  locali
convenzionabili  con  il  Consiglio regionale e l'Amministrazione, in
conformita'  a  quanto previsto dal richiamato Art. 5, comma 1, della
legge regionale n. 11/2001;
    Ravvisata   la   necessita'  di  ridefinire  con  un  nuovo  atto
regolamentare,    adeguato   alla   mutata   situazione   nell'ambito
dell'emittenza   radiotelevisiva  privata  locale  e  alle  finalita'
attuali  dell'amministrazione regionale, i criteri e le modalita' per
l'individuazione     annuale    delle    emittenti    radiotelevisive
convenzionabili  con  l'amministrazione  regionale, tenendo conto, in
particolare,  della  rilevante  importanza  assunta  dalle  emittenti
radiofoniche  private  locali  che trasmettono giornalmente notiziari
autoprodotti di interesse specificamente regionale;
    Ritenuto altresi' di riconsiderare, nel nuovo atto regolamentare,
il  ruolo  e  l'importanza delle emittenti televisive che trasmettono
giornalmente  notiziari  autoprodotti in una delle lingue minoritarie
ammesse  a  tutela  ai  sensi  della  vigente  normativa  nazionale e
regionale,  nell'ottica  di  una  sempre maggiore valorizzazione dell
specificita' etnico-culturali regionali;
    Ritenuto pertanto di provvedere, per le motivazioni di cui sopra,
all'adozione  di  un  nuovo  testo  regolamentare recante modalita' e
criteri  per  l'individuazione  annuale  dell'elenco  delle emittenti
radiotelevisive  private  locali  convenzionabili  con  il  consiglio
regionale  e  l'amministrazione  regionale  per  la  realizzazione di
programmi e servizi radiotelevisivi, come previsto dal succitato Art.
5, comma 1, della legge regionale n. 11/2001;
    Visto   l'allegato  testo  regolamentare  in  merito  predisposto
dall'ufficio  stampa  della  Presidenza  della  Regione e ritenuto di
approvarlo;
    Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione  dell'Amministrazione
regionale  e degli enti regionali» emanato con decreto del Presidente
della  Regione  27 agosto  2004,  n.  0277/Pres.,  come  modificato e
integrato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n.
0110/Pres.;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 10 marzo 2006,
n. 437;
                              Decreta:

    E'  approvato il «Regolamento concernente modalita' e criteri per
l'individuazione  annuale  dell'elenco  delle  emittenti televisive e
radiofoniche   private   locali   convenzionabili  con  il  Consiglio
regionale  e  l'Amministrazione  regionale  per  la  realizzazione di
programmi  e  servizi radiotelevisivi, ai sensi dell'Art. 5, comma 1,
della  legge  regionale 10 aprile 2001, n. 11», nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 14 marzo 2006
                                ILLY

Regolamento  concernente  modalita'  e  criteri  per l'individuazione
   annuale  dell'elenco  delle  emittenti  televisive  e radiofoniche
   private  locali  convenzionabili  con  il  Consiglio  regionale  e
   l'Amministrazione  regionale  per  la realizzazione di programmi e
   servizi  radiotelevisivi,  ai  sensi  dell'Art.  5, comma 1, della
   legge regionale 10 aprile 2001, n. 11.

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  Il presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 5, comma 1, della
legge   regionale  10 aprile  2001,  n.  li'  (Norme  in  materia  di
comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del
comitato  regionale  per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), definisce le
modalita' ed i criteri per l'individuazione annuale dell'elenco delle
emittenti  televisive  e  radiofoniche private locali convenzionabili
con  il  consiglio  regionale  e  l'amministrazione  regionale per la
realizzazione  di  programmi  e  di  servizi  radiotelevisivi,  anche
riferiti  alla  trasmissione  in  diretta  dei  lavori  del consiglio
regionale e delle commissioni consiliari.
                               Art. 2.
                     Requisiti di ammissibilita'

    1.  Le  emittenti televisive di cui all'Art. 1 devono possedere i
seguenti requisiti:
      a) titolarita' di concessione ministeriale;
      b) fatturato   pari   ad  almeno  euro  154.937,06,  realizzato
nell'anno  precedente  a  quella della presentazione della domanda di
cui all'Art. 3, comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 2;
      c) trasmissione  di  almeno  due  telegiornali al giorno, della
durata minima di quindici minuti ciascuno;
      d) disponibilita'  e  impegno alla realizzazione di «format» di
almeno  trenta  minuti,  comprendenti  sia interviste in studio ed in
esterna  che  filmati e documentazioni di approfondimento anche nelle
lingue regionali e minoritarie;
      e) personale  composto  da almeno quattro dipendenti, dei quali
almeno  due  con rapporto di lavoro giornalistico con contratti FNSI,
FRT, a tempo pieno o parziale, secondo la vigente normativa;
      f) sede  principale  ed operativa dell'emittente nel territorio
della  Regione Friuli-Venezia Giulia, oppure significativa «audience»
nello  stesso  territorio, con copertura del segnale per almeno il 70
per   cento   della   popolazione   regionale,  oppure  proprieta'  o
disponibilita'   in   convenzione   di   almeno   una  struttura  per
l'informazione  avente  sede nel territorio regionale, con impiego di
personale in conformita' a quanto previsto dalla lettera e).
    2.  Per  le  emittenti  televisive  che  trasmettono giornalmente
almeno  due  notiziari  autoprodotti  in  lingua  slovena,  friulana,
tedesca  e nelle altre lingue ammesse a tutela ai sensi della vigente
normativa  nazionale  e  regionale,  si  prescinde  dal  possesso del
requisito di cui al comma 1, lettera b).
    3. Le emittenti radiofoniche di cui all'Art. 1 devono possedere i
seguenti requisiti:
      a) titolarita' di concessione ministeriale;
      b) trasmissione   di   notiziari  giornalieri  autoprodotti  di
carattere locale;
      c) presenza    all'interno    dell'emittente   di   almeno   un
responsabile dell'informazione iscritto all'Ordine dei Giornalisti.
                               Art. 3.
               Domanda di inserimento e documentazione

    1.  I  soggetti  titolari  di emittenti televisive e radiofoniche
private   locali   interessati  all'inserimento  nell'elenco  di  cui
all'Art.  1  devono  presentare  all'Ufficio  stampa della Presidenza
della Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita domanda di
inserimento.
    2.  Per le emittenti televisive, la domanda deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
      a) copia  della  concessione  rilasciata ai sensi della vigente
normativa,   oppure   dichiarazione   sostitutiva  di  atto  notorio,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante della societa' o altro ente
richiedente,  ai  sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa), attestante la titolarita' della predetta concessione
e gli estremi identificativi della medesima;
      b) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio, attestante il
possesso  del  requisito  di  cui all'Art. 2, comma 1, lettera b), in
conformita'  a  quanto  previsto  dall'Art.  4,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'Art. 2, comma 2;
      c) dichiarazione  attestante la disponibilita' e l'impegno alla
realizzazione di «format», in conformita' a quanto previsto dall'Art.
2, comma 1, lettera d);
      d) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio, attestante il
possesso dei requisiti di cui all'Art. 2, comma 1, lettere e) e f);
      e) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio, attestante il
palinsesto delle trasmissioni di una giornata tipo;
      f) copia  fotostatica  di  un valido documento di identita' del
soggetto sottoscrittore della domanda.
    3.   Le  emittenti  che  non  trasmettono  il  dato  relativo  al
fatturato,  in  quanto rientranti nella condizione di cui all'Art. 2,
comma 2, come desumibile dall'esame del palinsesto di cui al comma 2,
lettera e),  devono  in  ogni  caso  evidenziare esplicitamente nella
domanda la sussistenza ditale condizione.
    4.   Per  le  emittenti  radiofoniche,  la  domanda  deve  essere
corredata dalla seguente documentazione:
      a) copia  della  concessione  rilasciata ai sensi della vigente
normativa,   oppure   dichiarazione   sostitutiva  di  atto  notorio,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante della societa' o altro ente
richiedente,  ai  sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  445/2000,  attestante  la  titolarita' della predetta
concessione e gli estremi di identificazione della medesima;
      b) dichiarazione   sostitutiva   di  atto  notorio,  attestante
l'indicazione della media dei fatturati realizzati dall'emittente nel
biennio precedente alla presentazione della domanda, in conformita' a
quanto previsto dall'Art. 4;
      c) dichiarazione   sostitutiva   di  atto  notorio,  attestante
l'elencazione dei comuni coperti dal segnale dell'emittente;
      d) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio, attestante il
palinsesto delle trasmissioni di una giornata tipo;
      e) copia  fotostatica della tessera d'iscrizione all'Ordine dei
Giornalisti    di    almeno    un    responsabile   dell'informazione
dell'emittente;
      f) copia  fotostatica  di  un valido documento di identita' del
soggetto sottoscrittore della domanda.
    5.  Le attestazioni di cui ai commi 2 e 4 possono essere prodotte
anche  con un'unica dichiarazione sostitutiva, purche' questa riporti
chiaramente  e  ordinatamente tutte le singole indicazioni richieste.
In  tema  di  sanzioni  penali,  nel  caso di dichiarazioni mendaci e
formazione  o uso di atti falsi, si applica l'Art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    6.  Ai sensi dell'Art. 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo
2000,  n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in materia di procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso) e successive modifiche e
integrazioni,  ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa
fede  il timbro postale, purche' la raccomandata pervenga all'ufficio
competente  entro  i  quindici  giorni  successivi  alla scadenza del
predetto  termine.  In  caso di recapito a mano o tramite corriere il
rispetto   della  data  di  scadenza  e'  comprovato  dal  protocollo
dell'ufficio  competente.  Le  istanze inviate fuori da detti termini
non sono prese in considerazione.
                               Art. 4.
                      Indicazione del fatturato

    1.  Ai fini del presente regolamento, per fatturato si intende il
volume  d'affari  conseguito dall'emittente ai sensi dell'Art. 20 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modifiche ed integrazioni.
    2.  Qualora  il  soggetto  richiedente  gestisca  anche attivita'
diverse  da  quella  dell'esercizio  dell'attivita'  radiotelevisiva,
l'indicazione   dei   dati   relativi  al  fatturato  deve  riferirsi
esclusivamente  all'esercizio dell'attivita' televisiva o radiofonica
svolta dall'emittente.
                               Art. 5.
                 Modalita' di formazione dell'elenco

    1.  L'Ufficio  stampa della Presidenza, verificata la regolarita'
della   documentazione  presentata  a  corredo  delle  domande  e  la
sussistenza  dei requisiti di cui all'Art. 2, commi 1 e 3, provvede a
redigere l'elenco di cui all'Art. 1.
    2.  L'elenco,  le  domande  e la documentazione di cui al comma 1
vengono  quindi trasmessi al Co.Re.Com. che esprime il proprio parere
entro il successivo 31 gennaio.
    3.  Sulla  base  del  parere  di  cui al comma 2, il capo ufficio
stampa  della  presidenza  provvede  con proprio decreto all'adozione
dell'elenco.  Il  decreto  medesimo  viene  pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
                               Art. 6.
                        Ispezioni e controlli

    1.  Ai  sensi  dell'Art.  44  della  legge  regionale  n.  7/2000
l'ufficio  competente  puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni e
controlli allo scopo di verificare la veridicita' delle dichiarazioni
e delle informazioni prodotte dai soggetti richiedenti.
                               Art. 7.
                           Norma di rinvio

    1.   Per   quanto   non   espressamente   previsto  dal  presente
regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale
n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.
                               Art. 8.
                          Norma transitoria

    1.   In  sede  di  prima  applicazione,  per  le  sole  emittenti
radiofoniche,  la  domanda  di inserimento e la documentazione di cui
all'Art. 3, commi 1 e 4, devono essere presentate entro trenta giorni
dalla  data  di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  Il  Co.Re.Com.  esprime il proprio parere
entro i successivi trenta giorni.
                               Art. 9.
                             Abrogazione

    1. E abrogato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale
n.  11/2001  per  l'individuazione delle emittenti televisive private
locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'amministrazione
regionale»,   emanato   con  decreto  del  Presidente  della  Regione
28 dicembre 2001, n. 0493/Pres.
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy