(Pubblicato  nel  suppl.  strao.  n.  2 al Bollettino ufficiale della
          Regione Friuli-Venezia Giulia del 31 marzo 2006)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  23 dicembre  2005, n. 266 - Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2006)  che all'Art. 1, comma 148 cosi' dispone: «Per gli
anni  2006,  2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano concordano, entro il 31 marzo di
ciascun  anno,  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze il
livello  delle  spese  correnti  e  in  conto  capitale,  nonche' dei
relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica
per  il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda
le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo
sottoscritto  tra  Governo,  Regioni  e  autonomie  locali in sede di
Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si
applicano   le  disposizioni  stabilite  per  le  Regioni  a  statuto
ordinario.  Per  gli enti locali dei rispettivi territori provvedono,
alle  finalita'  di  cui  ai commi da 138 a 150, le Regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia
e  dalle  relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni e
province  autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno,
si  applicano,  per  gli  enti  locali  dei  rispettivi territori, le
disposizioni  previste  per  gli  altri  enti  locali. Resta ferma la
facolta'  delle  Regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
Bolzano  di  estendere  le regole del patto di stabilita' interno nei
confronti degli enti ed organismi strumentali.»;
    Considerato  comunque  che  le disposizioni contenute nelle leggi
statali  relative  al  patto  di  stabilita'  interno  per  gli  enti
territoriali  costituiscono  principi  fondamentali del coordinamento
della  finanza  pubblica  ai  sensi degli articoli 117, terzo comma e
119, secondo comma, della Costituzione;
    Visto  l'Art. 4, comma 45, della legge regionale 18 gennaio 2006,
n. 2, che prevede che: «Al fine di contribuire al perseguimento degli
obiettivi  in  materia di patto di stabilita' e di contenimento della
spesa  pubblica,  come  concordati  tra  Stato  e Regione nell'ambito
dell'annuale stipula del patto medesimo, l'amministrazione regionale,
sentita  l'Assemblea  delle  Autonomie  locali,  con  regolamento, da
adottarsi  entro  il  termine  previsto  dalla  normativa  nazionale,
individua   gli  enti  locali  tenuti  al  rispetto  dello  stesso  e
determina,  tenendo  conto  delle peculiarita' degli enti medesimi, i
vincoli,   i   criteri  e  le  modalita'  per  il  loro  concorso  al
perseguimento dei citati obiettivi.»;
    Visto  l'Art. 4, comma 46, della legge regionale 18 gennaio 2006,
n. 2, che cosi' dispone: «l'Amministrazione regionale, per il tramite
della  direzione  centrale  relazioni  internazionali,  comunitarie e
autonomie   locali,   d'intesa  con  la  direzione  centrale  risorse
economiche  e  finanziarie,  attiva il monitoraggio degli adempimenti
relativi   al   patto   di   stabilita'   interno,  attraverso  delle
rilevazioni,  con  modalita' e termini fissati nel regolamento di cui
al comma 45.»;
    Visto  il  proprio  decreto  n.  077/Pres.  del  22 marzo 2005, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  con  il  quale  sono  stati
individuati  per l'anno 2005 i criteri e le modalita' per il concorso
delle  province  e  dei  comuni  con  popolazione  superiore  a 5.000
abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita, avendo
riguardo delle peculiarita' degli enti stessi;
    Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere all'individuazione dei
criteri  e delle modalita' per il concorso delle province, dei comuni
con  popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunita' montane
con  popolazione  superiore  a  50.000  abitanti  della Regione, alla
realizzazione  degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione
al  patto  di stabilita' e crescita e ad attivare il monitoraggio dei
connessi adempimenti;
    Tenuto  conto di quanto emerso in sede di tavolo di concertazione
da   parte   dei   rappresentanti   dell'A.N.C.I.   e  dell'U.P.I.  e
dell'U.N.C.E.M.;
    Considerato   di  dover  riproporre  anche  per  l'anno  2006  le
peculiarita' della nostra Regione gia' evidenziate in fase di stesura
del patto per gli anni precedenti che riguardano:
      la mancata attribuzione alle province della Regione del gettito
dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la responsabilita' civile
derivanti  dalla  circolazione  dei veicoli a motore, di cui all'Art.
60,  primo  comma del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
cio'  ha  comportato una minore incidenza delle entrate proprie sulle
entrate  tributarie  con  conseguenze  sulla determinazione del saldo
finanziario;
      la  nuova  previsione  di cui all'Art. 13 della legge regionale
15 maggio  2002,  n.  13,  relativamente alle funzioni in campo socio
assistenziale; tale norma infatti dispone, in attuazione dell'Art. 8,
comma 5,  della  legge  8 novembre  2000, n. 328 che, a decorrere dal
1° gennaio  2003,  le  province  trasferiscano  ai comuni le funzioni
previste  dal  regio  decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito
dalla  legge  6 dicembre 1928, n. 2838 e dal decreto-legge 18 gennaio
1993,  n. 9, convertito con modificazioni dall'Art. 1, comma 2, della
legge 18 marzo 1993, n. 67;
      la  composizione  della spesa per il personale per i comuni, le
province  e  le  comunita'  montane  della  Regione, che risulta piu'
elevata  in  considerazione  dell'istituzione  del comparto unico del
pubblico  impiego  della  Regione  e  degli  Enti  locali,  ai  sensi
dell'Art.  127  della  legge  regionale  9 novembre  1998,  n. 13. E'
opportuno,  di  conseguenza,  decurtare le spese correnti della quota
corrispondente  ai  trasferimenti regionali, stanziati per far fronte
agli  oneri  derivanti agli enti locali dall'istituzione del comparto
unico del pubblico impiego;
    Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;
    Sentito  il  consiglio delle autonomie locali, che si e' espresso
favorevolmente nella seduta del 22 marzo 2006;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 635 del
24 marzo 2006;
                              Decreta:

    E'  approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e
delle  modalita'  per  il  concorso  delle  Province,  dei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunita' montane, con
popolazione  superiore  a  50.000  abitanti,  della  Regione,  per la
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  adottati  con
l'adesione  al  patto  di  stabilita'  e  crescita,  per  il triennio
2006-2008  e  per  la  fissazione  dei  termini  e delle modalita' di
attivazione   del  connesso  monitoraggio»,  nel  testo  allegato  al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste 28 marzo 2006
                                ILLY