(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 29 del 24 marzo 2006) Il CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento regionale: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'Art. 20, comma 2 e dell'Art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della giunta regionale nonche' da parte delle aziende ULSS, aziende ospedaliere ed istituti di ricerca e cura a carattere scientifico della Regione del Veneto, degli enti e agenzie regionali nonche' degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari: a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico individuate dalla parte II del decreto legislativo n. 196/2003; b) autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalita' di interesse pubblico, ove in via legislativa non siano specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.