(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 29 del
                           24 marzo 2006)
                       Il CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento regionale:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento,  ai  sensi dell'Art. 20, comma 2 e
dell'Art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice  in  materia  di protezione dei dati personali), identifica i
tipi  di  dati  e  le  operazioni  eseguibili  da  parte della giunta
regionale nonche' da parte delle aziende ULSS, aziende ospedaliere ed
istituti  di ricerca e cura a carattere scientifico della Regione del
Veneto, degli enti e agenzie regionali nonche' degli altri enti per i
quali  la  Regione  esercita  poteri  di  indirizzo  e controllo, con
riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari:
      a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalita' di
interesse pubblico individuate dalla parte II del decreto legislativo
n. 196/2003;
      b) autorizzati  da espressa disposizione di legge per rilevanti
finalita'  di  interesse  pubblico,  ove in via legislativa non siano
specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.