(Pubblicato  nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 13 del 28 marzo 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche  al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 in materia
di  assegnazione  e  gestione  degli alloggi di edilizia residenziale
                              pubblica

    1.  Al  regolamento  regionale  10 febbraio  2004,  n. 1 (Criteri
generali  per  l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale  pubblica  (Art. 3, comma 41, lettera m) legge regionale
n. 1/2000)) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) dopo il comma 1, dell'Art. 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis.  L'edilizia  residenziale  pubblica  e' da considerarsi
sevizio di interesse economico generale e si rivolge alle famiglie in
disagio   familiare,  abitativo  ed  economico,  per  il  periodo  di
permanenza del disagio stesso.»;
      b) dopo il comma 5, dell'Art. 1 e' aggiunto il seguente:
      «5-bis.  Il  bando  per  l'assegnazione,  la  graduatoria  e la
gestione  degli alloggi di cui al comma 3, lettera b), per i quali si
applica  il canone moderato dell'Art. 32, possono essere disciplinati
dalla  convenzione  stipulata  tra  il  comune e i soggetti attuatori
degli interventi, nel rispetto delle competenze proprie del comune in
materia  di  assegnazione e di quanto previsto agli articoli 2, 3, 4,
8, 10 e all'allegato 1.»;
      c) dopo il comma, 2 dell'Art. 6 sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti
per l'assegnazione dei soli alloggi di risulta resisi disponibili, si
puo'  procedere  ai  sensi  dell'Art. 14. Nel caso di assegnazione di
alloggi  di  nuova  costruzione o recuperati o comunque acquisiti, il
comune  deve in ogni caso procedere al bando di assegnazione ai sensi
del regolamento.
      2-ter.   Ai  fini  della  conoscenza  del  fabbisogno  e  della
programmazione  degli  interventi,  i  comuni  di cui al comma 2-bis,
nell'anno  precedente  il termine della legislatura regionale, devono
procedere alle assegnazioni mediante bando.»;
      d) dopo il comma 6, dell'Art. 7 e' aggiunto il seguente:
      «6-bis.  Il  comune,  precedentemente alla data di apertura del
bando,  deve  inviare  per  via  telematica alla competente direzione
generale  della  Regione  copia  del  bando  da  cui  si  rilevino le
percentuali previste agli articoli 11, 14 e 23.»;
      e) la  lettera f)  del comma 1, dell'Art. 8 e' sostituita dalla
seguente:
      «f)   Indicatore   della   situazione   economica   equivalente
(ISEE-erp)  e  valori patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo
familiare non superiori a quanto indicato nell'allegato 1, parte III,
punti  6,  lettera a)  e 7; sono ammessi ai bandi anche i richiedenti
che   presentino   un  ISEE-erp  superiore  a  tale  limite,  purche'
l'Indicatore di situazione economica (ISE-erp) non sia superiore alla
soglia ivi stabilita;»;
      f) alla  lettera g)  del  comma 1,  dell'Art. 8, dopo la parola
«nazionale» sono aggiunte le parole «e all'estero.»;
      g) il comma 1 dell'Art. 9 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Le  domande  sono  valutate  in  relazione alla situazione
economica  e  alle  condizioni  familiari  e abitative. Il periodo di
residenza  sul  territorio regionale, espressione della situazione di
difficolta'  del nucleo richiedente a risolvere i problemi abitativi,
concorre  con  le  altre condizioni alla determinazione del punteggio
per  la  formazione  della  graduatoria,  secondo  quanto specificato
nell'allegato 1.»;
      h) il comma 2, dell'Art. 9 e' abrogato;
      i) il comma 5, dell'Art. 10 e' sostituito dal seguente:
      «5.   La  residenza  sul  territorio  regionale  concorre  alla
determinazione  del punteggio per l'assegnazione integrando l'ISBARC,
che  assume  la  dizione  di ISBARC/R, con le modalita' previste alle
parti II e IV dell'allegato 1.»;
      i) il  secondo  periodo del comma 6, dell'Art. 11 e' sostituito
dal seguente:
      "Le  domande  rinnovate  durante  il  loro periodo di validita'
decadono  automaticamente dopo il sesto aggiornamento semestrale o il
terzo  aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di
rinnovo della domanda.";
      k) alla   lettera a)  del  comma 8,  dell'Art.  11,  la  parola
«pubblicazione»  e'  sostituita  dalla  parola «chiusura» e la parola
«abbiano» e' sostituita dalla parola «avranno»;
      l) dopo  la lettera e) del comma 8, dell'Art. 11 e' aggiunta la
seguente:
      "e-bis)  altre  di particolare e documentata rilevanza sociale,
previa autorizzazione della giunta regionale.";
      m) al  comma 1  dell'Art.  13  la  frase  «in  tutti i casi, la
disponibilita'  effettiva del singolo alloggio deve essere confermata
entro le quarantotto ore successive al suo verificarsi» e' abrogata;
      n) il primo periodo del comma 2, dell'Art. 13 e' sostituito dal
seguente:
      "2.  Il  comune provvede all'assegnazione dell'alloggio secondo
l'ordine  della graduatoria comunale e provvede alla trasmissione dei
relativi  nominativi  di assegnatari ai rispettivi enti gestori per i
conseguenti  abbinamenti  delle  unita'  abitative.  Gli enti gestori
dovranno  seguire  i  seguenti  criteri e quanto previsto al presente
articolo:";
      o) al  comma 3,  dell'Art.  13  le parole «all'alloggio offerto
dall'amministrazione   comunale»   sono   sostituite   dalle   parole
«all'alloggio offerto dall'ente gestore,»;
      p) dopo il comma 3, dell'Art. 13 e' inserito il seguente:
      "3-bis.  L'ente  gestore  provvede  all'inserimento nel sistema
informatico   regionale   dei   dati   relativi  alla  disponibilita'
dell'alloggio,  all'assegnazione  dell'alloggio  e  alla  stipula del
contratto della locazione.";
      q) al  comma 5,  dell'Art. 13 le parole «nonche' dalla verifica
delle condizioni nel caso di cui all'Art. 9, comma 2» sono sostituite
dalle  parole  «delle  condizioni  familiari, abitative ed economiche
dichiarate al momento della domanda.»;
      r) dopo il comma 6, dell'Art. 13, e' inserito il seguente:
      «6-bis. Al fine di abbreviare i termini di assegnazione, l'ente
gestore  puo'  proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di
interventi  minimi  di  manutenzione oppure di adeguamento a norme di
sicurezza  o  di entrambi gli interventi. A tal fine, viene stipulata
una specifica convenzione in forza della quale:
        a) l'assegnatario  si  impegna  ad  anticipare  tutte o parte
delle  spese dell'intervento, che saranno decurtate dai futuri canoni
secondo il piano concordato;
        b) l'ente   gestore   autorizza   i  lavori,  si  impegna  ad
effettuare  la  vigilanza-direzione  degli  stessi  e  ad eseguire le
opportune verifiche.
      La  rinuncia dell'assegnatario ad una o piu' proposte di cui al
presente comma non causa alcuna preclusione-decadenza.»;
      s) il comma 9 dell'Art. 13 e' sostituito dal seguente:
      "9.  Ai  fini dell'assegnazione si deve tenere conto del numero
dei   componenti  del  nucleo  familiare  dichiarati  nella  domanda,
compreso  il  nascituro,  secondo  la  tabella  di cui sotto. Qualora
l'alloggio   disponibile  abbia  una  superficie  diversa  da  quella
prevista  in  relazione  al numero dei componenti, il comune, sentito
l'ente   gestore,   puo'   consentire  la  stipula  di  un  contratto
provvisorio  di  locazione  per  un  alloggio  avente  le  dimensioni
previste per un nucleo familiare inferiore o superiore di un utente:

          ---->   Vedere tabella a pag. 3 della G.U.  <----

      t) al  comma 10,  dell'Art.  13  dopo  la  parola  «anno»  sono
aggiunte,   in   fine,   le  parole  «con  arrotondamento  all'unita'
superiore.»;
      u) alla  lettera d)  del  comma 1, dell'Art. 14, dopo le parole
«sistemazione abitativa» e' inserita la parola «, anche»;
      v) dopo  la lettera c) del comma 1, dell'Art. 18 e' inserita la
seguente:
      «c-bis)  abbia  causato  gravi  danni,  accertati  a seguito di
sentenza  passata  in  giudicato,  all'alloggio e/o alle parti comuni
dell'edificio;»;
      w) la  lettera d) del comma 1, dell'Art. 18 e' sostituita dalla
seguente:
      «d) abbia  usato  o  abbia  consentito  a  terzi  di utilizzare
l'alloggio  o  le sue pertinenze per attivita' illecite che risultino
da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;»;
      x) la  lettera e) del comma 1, dell'Art. 18 e' sostituita dalla
seguente:
      «e) abbia  perduto  i  requisiti  per  l'accesso all'erp, fatta
eccezione  per  il  requisito  relativo alla situazione economica del
nucleo familiare, che non deve superare il doppio per l'ISEE-erp e il
triplo  per  i valori patrimoniali della soglia patrimoniale, secondo
quanto  indicato  nell'allegato 1,  parte III, punti 6, lettera a), e
7;»;
      y) dopo la lettera e) dell'Art. 18 e' inserita la seguente:
      «e-bis) e' moroso, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 30
della   legge   regionale   5 dicembre   1983,   n.   91  (Disciplina
dell'assegnazione   e   della  gestione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica);»;
      z) alla  lettera f) del comma 1 dell'Art. 18, la frase «qualora
il  comune in cui e' situato l'immobile di proprieta' abbia piu' zone
censuarie,»  e'  sostituita  dalla frase «qualora il comune in cui e'
situato l'immobile in locazione abbia piu' zone censuarie,»;
      aa) la  tabella  della  lettera g) del comma 1, dell'Art. 18 e'
sostituita dalla seguente:

=====================================================================
 Superificie utile dell'alloggio al |
 netto dei numeri perimetrali e di  |
           quelli interni           |Numero componenti della famiglia
=====================================================================
 54 mq                              |1 - 2
---------------------------------------------------------------------
 72 mq                              |3 - 4
---------------------------------------------------------------------
 90 mq                              |5 - 6
---------------------------------------------------------------------
114 mq                              |7 o piu' persone

      bb) alla   lettera c)  del  comma 5  dell'Art.  23,  la  parola
«giudiziale» e' sostituita dalla parola «legale,»;
      cc) al  comma 1,  dell'Art.  30  le  parole «di cui all'Art. 1,
comma 2,» sono abrogate;
      dd) al   comma 2,   dell'Art.   30   dopo  le  parole  «Possono
partecipare  al  bando  per la locazione temporanea» sono inserite le
parole «di alloggi e posti alloggio»;
      ee) la lettera a) del comma 2, dell'Art. 30 e' sostituita dalla
seguente:
      «a) la situazione economica del nucleo familiare di origine non
superi  il  limite  ISEE  di  cui  al comma 5 dell'Art. 1 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 40 (legge finanziaria 2005);»;
      ff) la lettera b) del comma 2, dell'Art. 30 e' sostituita dalla
seguente:
      «b) la  distanza  intercorrente  tra  il luogo di residenza del
nucleo  familiare di origine e il luogo di lavoro, studio o cura, non
deve essere inferiore a trenta chilometri.»;
      gg) al  comma 3,  dell'Art.  30 le parole «e della residenza in
Lombardia» sono abrogate;
      hh) al comma 4, dell'Art. 31 le parole «sono da rinnovarsi alla
loro  scadenza» sono sostituite dalle parole «sono da rinnovarsi alla
loro prima scadenza fiscale»;
      ii) dopo il comma 13 dell'Art. 31 sono aggiunti i seguenti:
      «13-bis.   Per   i   soggetti  attuatori  di  cui  all'Art.  1,
comma 5-bis, si intendono indifferentemente il comune, l'ALER, ovvero
l'ente  pubblico,  l'impresa  a  carattere individuale, la societa' a
capitale pubblico o privato anche di tipo cooperativistico.
      13-ter.  La  convenzione  di  cui  all'Art.  1, comma 5-bis, e'
stipulata  a  decorrere  dalle  misure  di  intervento  previste  dal
Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2006-2008.»;
      jj) al   comma 1   dell'Art.  32,  dopo  le  parole  «Programma
regionale  di edilizia residenziale pubblica 2002-2004» sono inserite
le parole «nonche' 2006-2008,»;
      kk) nell'allegato 1,  la  lettera d)  del  decimo capoverso del
punto 1.1 della parte II, e' sostituita dalla seguente:
      «d) periodo di residenza: peso 0,3;»;
      ll) il  n.  10  del punto 2.1 della parte II dell'allegato 1 e'
sostituito dal seguente:
      «10.  L'ISBARC integrato con le modalita' e i valori di seguito
indicati  e'  denominato  ISBARC/R  e  permette  la  formazione della
graduatoria,  tenendo  conto  del  periodo di residenza nella Regione
Lombardia. Si attribuiscono i seguenti valori in funzione del periodo
di residenza del richiedente in Lombardia:

=====================================================================
                       residenza                        |   valore
=====================================================================
maggiore di 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni       |40
maggiore di 10 anni                                     |85

        Il   valore   corrispondente   viene   diviso   per  cento  e
moltiplicato   per  il  coefficiente  0,3  che  rappresenta  il  peso
attribuito  al  periodo di residenza. Il risultato ottenuto (R) viene
combinato  con  l'indicatore  T  di  cui  al  punto 9 con la seguente
formula (disgiunzione logica)
                           [1-(1-T)*(1-R)]
        Ne  risulta  un  valore  che,  moltiplicato  per 10.000, puo'
essere compreso tra:
                      1.200 e 9.167 (ISBARC/R)
        Per  coloro  che  svolgono  attivita'  lavorativa  in Regione
Lombardia  da  almeno  cinque anni il valore minimo puo' essere 0; la
disposizione  delle  domande di assegnazione in ordine decrescente di
ISBARC/R forma la graduatoria comunale.»;
      mm) il  numero  6 della parte III dell'allegato 1 e' sostituito
dal seguente:
      «6. Limite ISE-erp e ISEE-erp per l'accesso
      Possono accedere:
        a) all'assegnazione degli alloggi di cui all'Art. 1, comma 3,
lettera a),  secondo  quanto  previsto  dal  presente  regolamento, i
nuclei  familiari  con  ISEE-erp non superiore a 14.000,00 euro o, in
alternativa, con ISE-erp non superiore a 17.000,00 euro;
        b)  alla  locazione degli alloggi di cui all'Art. 1, comma 3,
lettera b),  per  i quali si applica il canone moderato dell'Art. 32,
secondo   quanto  previsto  dalla  convenzione  di  cui  all'Art.  1,
comma 5-bis,   i  nuclei  familiari  con  ISEE-erp  non  superiore  a
17.000,00  euro;  la  convenzione  puo'  prevedere l'eventuale valore
minimo  di  ISEE-erp  per  l'accesso  agli  alloggi a canone moderato
realizzati dal soggetto attuatore al di sotto di 14.000 euro.»;
      nn) il  numero 7 della parte III dell'allegato 1, e' sostituito
dal seguente:
      «7. Soglia patrimoniale per l'accesso.
    La  sommatoria  dei  valori  patrimoniali indicati al punto 3 non
puo' superare la soglia determinata dalla seguente formula:
                   16.000 Euro + (6.000 Euro* PSE)
      A titolo di esempio si riporta il seguente schema:

1 componente                                      |22.000
1,38 (componenti maggiorenni)                     |24.280
1,67 (3 componenti senza minori)                  |26.020
1,80 (4 componenti di cui un minore)              |26.800
1,91 (5 componenti di cui due minori)             |27.460
1,98 (6 componenti di cui 3 minori)               |27.880

      oo) all'allegato 1,  parte  IV,  lo  schema esemplificativo del
calcolo  ponderale  della  situazione  economica  e  delle condizioni
familiari e abitative e' sostituito dal seguente:

          ---->   Vedere schema a pag. 5 della G.U.  <----

      pp) dopo   il   punto   4   della   tabella  1  della  parte  V
dell'allegato 1 e' aggiunto il seguente:
      «4-bis.  Qualora  il  canone  moderato  negli  anni  di  durata
dell'intervento  dovesse  risultare superiore a quello di mercato, e'
possibile  ridurre  il  canone  di locazione aumentando il periodo di
ammortamento     per     mantenere     l'equilibrio     del     piano
economico-finanziario.».
    Il  presente  regolamento  regionale e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare
come regolamento della Regione Lombarda.
      Milano, 27 marzo 2006
                              FORMIGONI

   Approvato  con  deliberazione  del consiglio regionale n. VIII/141
del 14 marzo 2006