(Pubblicato  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 13 del 28 marzo 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione
    1.  Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 52, comma 1,
lettera c)  della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina
dei  servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia
di  gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse   idriche)   disciplina  l'uso  delle  acque  superficiali  e
sotterranee,  l'utilizzo  delle  acque  a uso domestico, il risparmio
idrico  e  il  riutilizzo  dell'acqua, ivi compreso l'uso per scambio
termico,  delle acque sotterranee rinvenute a profondita' inferiori a
400  metri  nel  caso  in  cui  presentino  una  temperatura naturale
inferiore a 25 gradi centigradi.
    2. L'uso delle acque superficiali e sotterranee, l'utilizzo delle
acque a uso domestico, il risparmio idrico e il riutilizzo dell'acqua
si   conforma   al   presente   regolamento,  nonche'  agli  atti  di
pianificazione  di  bacino  e regionali in materia, in particolare al
piano  di  gestione  del  bacino idrografico di cui all'Art. 45 della
legge regionale n. 26/2003.
    3. Non sono soggetti al presente regolamento:
      a) l'utilizzo  dell'acqua piovana raccolta in invasi e cisterne
a  servizio di fondi agricoli o di singoli edifici ai sensi dell'Art.
28,  commi 3  e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in
materia di risorse idriche);
      b) i   prelievi   da   parte   delle  autorita'  preposte  alla
salvaguardia  del  patrimonio forestale per la costituzione di scorte
antincendio;
      c) le utilizzazioni di acqua effettuate presso lavatoi pubblici
accessibili  liberamente  da  parte dell'utenza purche' detti lavatoi
non siano oggetto di gestione avente finalita' di lucro;
      d) le  acque  minerali  e  termali  di cui alla legge regionale
29 aprile  1980,  n.  44  (Disciplina  della  ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali);
      e) le  utilizzazioni  delle acque calde geotermiche di cui alla
legge  9 dicembre  1986,  n.  896  (Disciplina  della ricerca e della
coltivazione delle risorse geotermiche).