(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 28 marzo 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) disciplina l'uso delle acque superficiali e sotterranee, l'utilizzo delle acque a uso domestico, il risparmio idrico e il riutilizzo dell'acqua, ivi compreso l'uso per scambio termico, delle acque sotterranee rinvenute a profondita' inferiori a 400 metri nel caso in cui presentino una temperatura naturale inferiore a 25 gradi centigradi. 2. L'uso delle acque superficiali e sotterranee, l'utilizzo delle acque a uso domestico, il risparmio idrico e il riutilizzo dell'acqua si conforma al presente regolamento, nonche' agli atti di pianificazione di bacino e regionali in materia, in particolare al piano di gestione del bacino idrografico di cui all'Art. 45 della legge regionale n. 26/2003. 3. Non sono soggetti al presente regolamento: a) l'utilizzo dell'acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici ai sensi dell'Art. 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche); b) i prelievi da parte delle autorita' preposte alla salvaguardia del patrimonio forestale per la costituzione di scorte antincendio; c) le utilizzazioni di acqua effettuate presso lavatoi pubblici accessibili liberamente da parte dell'utenza purche' detti lavatoi non siano oggetto di gestione avente finalita' di lucro; d) le acque minerali e termali di cui alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali); e) le utilizzazioni delle acque calde geotermiche di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche).