(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Tentino-Alto Adige
                      n. 12 del 21 marzo 2006)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Visto  l'art.  53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  presidente  della
provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta;
    Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero 1, del medesimo decreto del
Presidente  della  Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
    Vista  la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9, e in particolare
gli artt. 6 e 7;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 2830 di data
22  dicembre  2005 con la quale la giunta provinciale ha approvato il
«Regolamento  di esecuzione degli artt. 6 e 7 della legge provinciale
17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)»;
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione della
legge  provinciale  17  marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di
viaggio e turismo) e in particolare disciplina:
      a) i  criteri  e  le  modalita' per l'effettuazione delle prove
d'esame di abilitazione all'attivita' di direttore tecnico di agenzia
di viaggio e turismo;
      b) le  modalita'  di  accertamento  del  possesso dei requisiti
professionali  acquisiti  tramite  l'effettivo  esercizio in Italia o
all'estero dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo.
    2.  La  legge provinciale n. 9 del 1988 nel proseguo del presente
regolamento e' denominata «legge provinciale».