(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Tentino-Alto Adige n. 12 del 21 marzo 2006) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9, e in particolare gli artt. 6 e 7; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2830 di data 22 dicembre 2005 con la quale la giunta provinciale ha approvato il «Regolamento di esecuzione degli artt. 6 e 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)»; Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) e in particolare disciplina: a) i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle prove d'esame di abilitazione all'attivita' di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo; b) le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti professionali acquisiti tramite l'effettivo esercizio in Italia o all'estero dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo. 2. La legge provinciale n. 9 del 1988 nel proseguo del presente regolamento e' denominata «legge provinciale».