(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 14 del 5 aprile 2006)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  regionale  n. 13 del 22 aprile 2004 concernente
«Interventi  in materia di professioni» e successive modificazioni ed
integrazioni;
    Visto  l'Art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n.
13,  come  sostituito  dall'Art.  6,  comma 9,  della legge regionale
22 febbraio  2005  n.  1,  il  quale  prevede  che  l'amministrazione
regionale  promuova e finanzi progetti di aggiornamento professionale
per i professionisti;
    Visto  il proprio decreto n. 0168/Pres. di data 8 giugno 2005 con
il  quale  e'  stato  approvato il «Regolamento per la concessione di
finanziamenti  ai  sensi  dell'Art. 6, comma 1, della legge regionale
22 aprile  2004,  n.  13 (Interventi in materia di professioni), come
sostituito  dall'Art.  6,  comma 9,  della legge regionale 2 febbraio
2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale
da parte dei professionisti»;
    Ritenuto, alla luce dell'esperienza acquisita di apportare alcune
modifiche  ed  integrazioni  al  Regolamento sopra richiamato, tenuto
anche  conto  delle  richieste  al  riguardo formulate dai componenti
della Consulta regionale delle professioni;
    Ritenuto,  inoltre  di  conformarsi all'indicazioni fornite dalla
competente   direzione   centrale  sulla  nuova  tempistica  riferita
all'acquisizione  delle  dichiarazioni in ordine agli aiuti in regime
«de minimis»;
    Preso atto che la competente commissione consiliare, nella seduta
del   9 marzo  2006,  ha  espresso  unanime  parere  favorevole  alle
modificazioni  apportate  al regolamento, convenendo nel contempo, di
apportare  ulteriori  aggiustamenti  in  considerazione  della natura
giuridica dei soggetti beneficiari del contributo regionale;
    Atteso  che tali aggiustamenti riguardano in particolare, l'IVA e
le quote di partecipazione;
    Rilevato,   infatti,  che  l'IVA  puo'  rientrare  tra  le  spese
ammissibili,  laddove, su presentazione di apposita documentazione da
parte    dell'istante,   tale   imposta   risulti   non   deducibile,
rappresentando, di conseguenza un costo riconoscibile;
    Rilevato,  inoltre, che le eventuali quote di partecipazioni, ove
non  considerate ai fini dell'entita' del contributo, consentono agli
istanti  il  finanziamento,  di  non  intaccare  i  fondi di bilancio
attinenti  alla  totalita'  degli  iscritti,  nell'ambito delle spese
globalmente sostenute per l'aggiornamento professionale;
    Ritenuto,  inoltre,  di  inserire  nelle  spese ammissibili anche
quelle relative alla presenza di un tutor d'aula;
    Visto l'Art. 42 della Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 551 di data
17 marzo 2006;
                              Decreta:

    Sono  approvate  le  modifiche  apportate  al «Regolamento per la
concessione  di  finanziamenti  ai  sensi dell'Art. 6, comma 1, della
legge  regionale  22 aprile  2004  n.  13  (Interventi  in materia di
professioni),  come  sostituito  dall'Art.  6,  comma 9,  della legge
regionale   2 febbraio  2005,  n.  1  (Legge  finanziaria  2005)  per
l'aggiornamento  professionale da parte dei professionisti» approvato
con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005 n. 0168/Pres.,
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 21 marzo 2006
                                ILLY