(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 15 del 12 aprile 2006

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164 concernente «Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  27 marzo 2001 recante «Modalita' per l'aggiornamento dello
schedario  vitivinicolo  e  per  la iscrizione delle superfici vitate
negli  albi  dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e
norme  aggiuntive»,  ed in particolare l'Art. 5 che pone in capo alle
regioni  il  compito  di  istituire  ed aggiornare i suddetti albi ed
elenchi;
    Visto  l'accordo  25  luglio 2002 tra il Ministro delle politiche
agricole  e  forestali, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  per  la  determinazione  dei  criteri,  per  l'istituzione e
l'aggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne
IGT,  in  attuazione  dell'Art.  5  del decreto ministeriale 27 marzo
2001;
    Vista la legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, ed in particolare
l'Art.   6,   comma   4,  che  istituisce  gli  albi  dei  vigneti  a
denominazione   di   origine  (DO)  e  gli  elenchi  delle  vigne  ad
indicazione  geografica  tipica  (IGT),  e  prevede  l'adozione di un
regolamento  che  fissa  i requisiti per la loro istituzione, nonche'
l'aggiornamento   dei   medesimi,  in  armonia  con  quanto  previsto
dall'accordo del 25 luglio 2002 sopra richiamato;
    Visto  il  comma  5,  Art. 6, della legge regionale n. 14/2003 ai
sensi   del   quale  l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a
stipulare  apposite convenzioni con le camere di commercio industria,
artigianato  e agricoltura, di seguito per brevita' denominate CCIAA,
per  l'affidamento  della tenuta, gestione e revisione degli albi dei
vigneti ed elenchi delle vigne;
    Ritenuto  di affidare alle CCIAA, previo consenso delle medesime,
la  tenuta,  la  gestione  e  la  revisione degli albi dei vigneti ed
elenchi   delle   vigne   e   di  regolarne  l'operativita'  a  mezzo
convenzione;
    Vista  la  legge  regionale  29  gennaio  2003,  n. 1, modificata
dall'Art. 13 della legge regionale 4 aprile 2004, n. 18 che autorizza
la   direzione  centrale  risorse  agricole,  naturali,  forestali  e
montagna  ad  avvalersi,  mediante  apposite  convenzioni, dei centri
autorizzati  di  assistenza  agricola, di seguito denominati CAA, nei
procedimenti amministrativi di competenza;
    Atteso  che  a  termini  dell'Art.  1 del decreto ministeriale 27
marzo 2001 recante le finalita' per la costituzione e l'aggiornamento
degli  albi  dei  vigneti  e  degli elenchi delle vigne, i dati dello
schedario  vitivinicolo nazionale costituiscono il fondamentale punto
di  riferimento  per  la costituzione e l'aggiornamento degli albi ed
elenchi in parola;
    Considerato   che   lo  schedario  vitivinicolo  e'  in  fase  di
aggiornamento   e   che   pertanto   non  sussiste  ancora  la  piena
operativita'  dello  stesso  per  consentire  alle  ditte richiedenti
l'immediata iscrizione dei vigneti ai suddetti albi ed elenchi;
    Ritenuto peraltro opportuno adottare apposito regolamento al fine
di  porre  le  CCIAA  nella  condizione  di  organizzare per tempo la
propria operativita' per la vendemmia 2006;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  26  luglio  2000  ed  in  particolare  l'Art.  1, comma 6,
relativo alla determinazione delle superfici vitate;
    Vista la deliberazione 26 novembre 1997 dell'Azienda di Stato per
gli  interventi  nel  mercato  agricolo,  pubblicata  nel supplemento
ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1998, relativa
all'Adozione  del  nuovo  modello  di  dichiarazione  delle superfici
vitate,  riportante,  tra l'altro, la specifica modulistica nonche' i
codici  delle varieta' di vino delle attuali denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1° dicembre
1999, n. 503, istitutivo della Carta dell'agricoltore e del pescatore
ed  in  particolare  l'Art. 1, comma 2, che prevede l'identificazione
delle aziende agricole attraverso apposito codice denominato CUAA;
    Ritenuto,   al   fine   di  semplificare  la  terminologia  della
nomenclatura, di definire con il termine «Albo» la dicitura «Albo dei
vigneti»,   per   i  vini  siano  essi  a  denominazione  di  origine
controllata  (DOC)  che  a  denominazione  di  origine  controllata e
garantita  (DOCG), piu' brevemente definiti entrambi a «denominazione
di  origine (DO)» e con il termine «Elenco», l'Elenco delle vigne per
i vini ad indicazione geografica tipica (IGT);
    Ritenuto  opportuno,  al fine di rendere coerenti le quantita' di
uve  che  si  possono ottenere in vigneti giovani come pure in quelli
sovrainnestati,  con le quantita' di vino rivendicabili a DO ovvero a
IGT,  di fissare i parametri produttivi massimali per i primi anni di
produzione della vite;
    Considerato  che  la  Regione,  conformemente  alle  disposizioni
recate dall'Art. 16, comma 5, della legge n. 164192, ha il compito di
determinare  annualmente le rese medie unitarie indicative delle DOCG
e delle DOC, nonche' la relativa produzione massima classificabile e,
considerato   altresi'  che  le  rese  produttive  dei  vigneti  sono
condizionate localmente da fenomeni atmosferici avversi;
    Sentiti  le  Camere di commercio della regione, le organizzazioni
professionali  agricole  e  gli  organismi  vitivinicoli operanti nel
territorio regionale;
    Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto  il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.
0277/Pres.,    concernente    il    regolamento   di   organizzazione
dell'amministrazione regionale e degli enti regionali;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 286 di data
20 febbraio 2006;
                              Decreta:

    E'  approvato  il  «Regolamento  per  l'istituzione,  la tenuta e
l'aggiornamento  degli  albi  dei  vigneti a denominazione di origine
(DO)  e  degli  elenchi  delle vigne ad indicazione geografica tipica
(IGT),  in  esecuzione  della  legge regionale 20 agosto 2003, n. 14,
Art.  6, comma 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 3 marzo 2006
                                ILLY

Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi
   dei  vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle
   vigne  ad  indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della
   legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, Art. 6, comma 4.

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, ai fini del riconoscimento e
della   valorizzazione   delle  proprie  produzioni  vitivinicole  di
qualita',   richiamati   gli   ambiti  pedoclimatici  del  territorio
regionale  a  spiccata  vocazione  per  la  coltivazione  della vite,
nonche'  le varie tipologie di vitigni in grado di fornire produzioni
vinicole  riconosciute  per qualita' e tipicita'. istituisce gli albi
dei vigneti a denominazione di origine (DO) e gli elenchi delle vigne
ad  indicazione  geografica  tipica  (IGT)  in esecuzione della legge
regionale 20 agosto 2003, n. 14, Art. 6, comma 4.
                               Art. 2.
                             Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
      a) Denominazione  di  origine  (DO):  il nome geografico di una
zona  utilizzato  per  designare un prodotto controllato (DOC) ovvero
controllato  e  garantito  (DOCG),  di  qualita'  e  rinomato, le cui
caratteristiche sono espressione dell'ambiente naturale e dei fattori
umani;
      b) indicazione  geografica  tipica (IGT): il nome geografico di
una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva;
      c) denominazione  di origine interregionale: il nome geografico
di una zona viticola che ricade su una parte di territorio pertinente
a  due  regioni con il quale vengono designati prodotti a DO ovvero a
IGT;
      d) sottozona:   il   nome   geografico  di  una  zona  viticola
ricompresa  all'interno di una o piu' zone DOC per designare prodotti
ottenuti   con   regole   maggiormente   disciplinate  della  DOC  di
appartenenza;
      e) unita'  vitata:  la superficie continua coltivata a vite che
ricade  su una sola particella catastale e che e' omogenea per titolo
di  possesso,  destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura,
forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto;
      f) vigneto  (DOC)  o  vigna (IGT): insieme di una o piu' unita'
vitate,  omogenee  per  destinazione  produttiva,  vitigno, e tali da
poter  essere  considerate  un'unica  unita' produttiva ai fini della
rivendicazione  delle  denominazioni  di  origine o delle indicazioni
geografiche;
      g) vigna  (menzione): vigneto costituito da una unita' vitata o
da  un insieme di unita' vitate contigue aventi la medesima tipologia
di vitigno;
      h) campagna  viticola:  la campagna di produzione con inizio 1°
agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo;
      i) opzione  vendemmiale:  la facolta' concessa al produttore di
produrre  dallo  stesso  vigneto  piu'  vini  a  DO  o  ad IGT, anche
derivanti dagli stessi vitigni;
      l)  albo ed elenco: insieme di informazioni facenti riferimento
ai   dati  riportati  nella  dichiarazione  delle  superfici  vitate,
implementati  delle informazioni relative ai raggruppamenti di unita'
vitate  che  concorrono  a formare i vigneti, delle rese consentite e
degli eventuali toponimi riconosciuti dai disciplinari.
                               Art. 3.
Enti  incaricati all'istituzione, tenuta e aggiornamento degli albi a
       DO e degli elenchi a IGT e strutturazione degli stessi

    1.  Le  unita' vitate ricomprese nel quadro C delle dichiarazioni
delle  superfici  vitate  costituenti lo schedario viticolo regionale
tenuto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali
e  montagna,  di seguito denominata Direzione centrale, costituiscono
l'elemento  di  riferimento  per  l'istituzione e aggiornamento degli
albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne.
    2.  Le  Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(CCIAA) costituiscono e gestiscono gli albi dei vigneti a DO distinti
per:
      a) denominazione di origine geografica di una zona viticola;
      b) sottozona, se prevista dal disciplinare di produzione;
      c) tipologie di vino, ivi comprese quelle relative al colore se
previste dal disciplinare di produzione;
      d) specificazione di vitigno.
    3.  Le CCIAA costituiscono e gestiscono gli elenchi delle vigne a
IGT distinti per:
      a) indicazione geografica di una zona viticola;
      b) tipologie di vino, ivi comprese quelle relative al colore se
previste dal disciplinare di produzione;
      c) specificazione di vitigno.
    4.  L'attivita' delle CCIAA di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata
da apposita convenzione con l'amministrazione regionale.
    5. L'albo dei vigneti e l'elenco delle vigne sono pubblici.
                               Art. 4.
           Iscrizione dei vigneti all'albo e/o all'elenco

    1.  I  produttori,  conduttori  di  terreni vitati, che intendono
designare  un proprio vino con una DO ovvero con una IGT, iscrivono i
relativi vigneti, come definiti all'Art. 2, in apposito albo o elenco
istituito ai sensi dell'Art. 3.
    2.   L'iscrizione   all'albo   o   all'elenco,   e   i   relativi
aggiornamenti,   avviene,  su  denuncia  dei  vigneti  da  parte  del
produttore,  contestualmente  all'aggiornamento  della  dichiarazione
delle  superfici  vitate  nonche' di modifica del potenziale viticolo
mediante procedure informatiche accreditate.
    3.  E'  preclusa  ogni  possibilita'  di iscrizione e conseguente
rivendicazione  della produzione DO o IGT di un vigneto le cui unita'
vitate non risultino identificate nello schedario viticolo.
    4. Ai fini del comma 2 l'iscrizione all'albo o all'elenco avviene
secondo   i  contenuti  protocollari  previsti  dai  tracciati  dello
schedario  viticolo  e  le  istruzioni  per  la  predisposizione e la
compilazione  dei  quadri  a),  b), e c), allegati all'Accordo tra il
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  e le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 - serie generale - del 10 settembre 2002.
    5. Ogni produttore, conduttore di terreni vitati, e' identificato
all'albo o all'elenco con il codice fiscale che costituisce il codice
unico di identificazione aziende agricole (CUAA).
                               Art. 5.
                     Procedure per l'iscrizione

    1.  La  denuncia  dei  vigneti, quale domanda di iscrizione degli
stessi  all'albo  o  all'elenco,  e'  redatta  a  cura dei conduttori
interessati  su  apposita modulistica adottata conformemente a quanto
previsto  dall'Art.  12,  comma  2,  lettera a), e presentata entro i
termini previsti dall'Art. 7.
    2.  La denuncia e' inoltrata alla CCIAA competente per territorio
per  il  tramite  dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)
riconosciuti,  che  operano  per  delega  dei  produttori e che hanno
sottoscritto  apposita  convenzione  con l'amministrazione regionale,
anche  ai  fini  di  cui all'Art. 13, secondo i contenuti del manuale
delle  procedure predisposto dalla Direzione centrale; in tal caso le
denunce possono essere trasmesse alle CCIAA in via telematica.
    3. E' consentita la richiesta di iscrizione di uno o piu' vigneti
in un'unica dichiarazione, anche se pertinente a piu' albi o elenchi.
    4.  Il  CAA,  sulla  base  degli elementi contenuti nel fascicolo
aziendale,  richiede,  qualora  non  effettuate  precedentemente,  le
verifiche di campagna secondo le procedure di cui all'Art. 6.
    5.  Sulla  base  dei  dati  acquisiti allo schedario vitivinicolo
nonche'  dell'accertamento  di  campagna  di cui all'Art. 6, comma 1,
circa  l'idoneita'  del vigneto alla produzione di vini a DO ovvero a
IGT,  il  CAA  trasmette  contestualmente  alla Direzione centrale la
proposta  di  aggiornamento del quadro C dello schedario viticolo per
la  validazione  dei dati e alla CCIAA la «check list» di proposta di
iscrizione della superficie vitata all'albo e/o all'elenco richiesto.
    6. La CCIAA, presa visione per via telematica della validazione o
meno delle unita' vitate al quadro C dello schedano viticolo, in caso
positivo procede all'iscrizione degli stessi dandone comunicazione al
CAA.
    7.  Qualora  le  superfici vitate siano state in tutto o in parte
ritenute  non  idonee  all'iscrizione,  la  CCIAA  ne  da' notizia al
richiedente ed ai CAA entro il 20 agosto di ogni anno.
    8.   Ogni  DO  e  IGT  e  le  relative  tipologie  di  vino  sono
identificate con apposito codice attribuito dall'Azienda di Stato per
gli  Interventi  nel mercato agricolo (AIMA), giusta deliberazione 26
novembre  1997  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1998.
                               Art. 6.
       Accertamento dell'idoneita' dei vigneti all'iscrizione

    1. L'accertamento dell'idoneita' di un vigneto alla produzione di
vini  a  DO ovvero a IGT, e' effettuato dalla Direzione centrale, che
puo'   avvalersi  di  soggetti  terzi  previa  stipula  di  specifica
convenzione.
    2. Le procedure per l'accertamento e le modalita' di trasmissione
degli  atti  tra  direzione  centrale,  C.C.I.A.A. e CAA ed eventuali
soggetti  convenzionati per gli accertamenti in campo, sono stabilite
con  apposito  manuale  delle  procedure  predisposto dalla direzione
centrale.
    3.  Mediante la verifica in campagna e' determinata la superficie
di  ciascuna  unita'  vitata  iscrivibile,  destinata a costituire il
vigneto.
    4.  L'accertamento  di cui al comma 1 non ha luogo nella campagna
viticola nel corso della quale e' avvenuto l'impianto.
    5.  La  superficie  vitata  iscrivibile e' determinata sulla base
delle   disposizioni   recate   dall'Art.   1  comma  6  del  decreto
ministeriale 26 luglio 2000.
    6.  Qualora  la  superficie  accertata  risulti diversa da quella
eventualmente gia' indicata nel quadro B dello schedario viticolo, il
CAA  ne propone alla Direzione centrale la correzione d'ufficio anche
prescindendo  da  esplicita  richiesta  di  rettifica  da  parte  del
produttore  e  informa  il produttore dell'avvenuta validazione della
superficie.
                               Art. 7.
Presentazione  delle  domande di iscrizione e di variazione agli albi
                             e/o elenchi

    1.  Le domande di nuova iscrizione o di variazione che comportino
modificazioni   tecnico   produttive  quali  sovrainnesto,  forma  di
allevamento  e  densita'  di  impianto  sono  presentate  alla  CCIAA
competente  per  territorio  viticolo  per  il  tramite  dei  CAA che
provvedono  ad  aggiornare  preliminarmente lo schedario viticolo. Le
richieste  di iscrizione e di variazione vanno presentate entro il 30
aprile di ogni anno.
    2.  Gli accertamenti tecnici di competenza si concludono entro il
20 agosto successivo a quello di presentazione della domanda.
                               Art. 8.
                        Parametri produttivi

    1.   Le   produzioni  dei  vigneti  giovani  ovvero  dei  vigneti
sovrainnestati  possono  essere  rivendicate ai fini delle produzioni
dei  vini  a  DO  o  IGT entro i limiti produttivi di cui al presente
articolo.
    2.  L'entrata  in  piena produzione di un vigneto giovane decorre
dalla  terza  campagna  viticola  successiva a quella nel corso della
quale e' avvenuto l'impianto.
    3. Ai fini del comma 1:
      a) la  campagna  viticola  nel corso della quale viene eseguito
l'impianto e' pari a zero;
      b) la  prima  campagna viticola successiva a quella di impianto
non puo' essere superiore al 40 per cento del massimale di produzione
previsto  dal  disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste
il  vigneto,  salvo misure piu' restrittive previste dal disciplinare
di produzione medesimo;
      c) la seconda campagna viticola successiva a quella di impianto
non   puo'  essere  superiore  all'80  per  cento  del  massimale  di
produzione   previsto  dal  disciplinare  della  DO  e  IGT  nel  cui
territorio insiste il vigneto, salvo misure piu' restrittive previste
dal disciplinare di produzione medesimo;
      d) la  terza  campagna viticola successiva a quella di impianto
puo' essere pari al massimale di produzione previsto dal disciplinare
della  DO  e  IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure
piu' restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;
      e) il  primo  anno  successivo  a  quello in cui e' avvenuto il
sovrainnesto  non puo' essere superiore al 70 per cento del massimale
di  produzione  previsto  dal  disciplinare  della  DO  e IGT nel cui
territorio insiste il vigneto, salvo misure piu' restrittive previste
dal disciplinare di produzione medesimo;
      f) il  secondo  anno  successivo a quello in cui e' avvenuto il
sovrainnesto  puo'  essere  pari  al  100  per cento del massimale di
produzione   previsto  dal  disciplinare  della  DO  e  IGT  nel  cui
territorio insiste il vigneto, salvo misure piu' restrittive previste
dal disciplinare di produzione medesimo.
    4.  Nelle  annate  eccezionalmente  favorevoli  le  rese unitarie
possono  essere  aumentate  nella  misura  e alle condizioni previste
dall'Art.  10,  comma  1,  lettera  c),  della  legge n. 164/1992, ad
eccezione delle prime due campagne successive a quella dell'impianto.
                               Art. 9.
                         Opzioni vendemmiali

    1.  Il  produttore,  conduttore  di  terreni  vitati, che intende
avvalersi  della  facolta'  di  optare  per la scelta vendemmiale tra
varie  DO,  sottozone  e IGT coesistenti sulle stesse aree vitate, in
modo  da  rivendicare  le  produzioni  DO  e  IGT  nei limiti di resa
previsti  dai  rispettivi disciplinari di produzione e, dunque, senza
incorrere  nell'abbattimento di resa previsto dal comma 4 dell'Art. 7
della  legge  n.  164/1992,  deve iscrivere preliminarmente i vigneti
distintamente in ogni albo e in ogni elenco.
    2.  I  superi  di  resa previsti dall'Art. 10 comma 1 lettera c),
della legge n. 164/1992 possono rientrare nella corrispondente IGT.
                              Art. 10.
                    Cancellazioni delle superfici

    1. Le cancellazioni delle superfici dagli albi avvengono nei casi
di:
      a) richiesta esplicita da parte del produttore;
      b) d'ufficio  ai  sensi  dell'Art.  9 comma 1 lettera b), della
legge  n.  164/1992  per  mancata  rivendicazione  da almeno tre anni
consecutivi.
    2.  Ai  sensi  dell'Art.  9,  comma 1, lettera b), della legge n.
164/1992,  i  vigneti  iscritti  all'albo  che  da  almeno  tre  anni
consecutivi  non  sono  stati oggetto di denuncia di produzione delle
uve  vengono  cancellati  d'ufficio  dall'albo  stesso; sono altresi'
cancellati  dall'albo  qualora le unita' vitate costituenti i vigneti
vengano eliminate dal quadro C dello schedario viticolo.
    3.  Al  fine  di  limitare  le  cancellazioni  e  le  conseguenti
reiscrizioni dei vigneti agli albi o elenchi per effetto del comma 2,
le  CCIAA  anteriormente alla terza denuncia di produzione delle uve,
informano i produttori sulla condizione dei rispettivi vigneti.
    4.  La  cancellazione  di  un  vigneto dall'albo o dall'elenco e'
comunicata  da parte della CCIAA alla Direzione centrale e al CAA per
le modifiche al quadro C dello schedario viticolo.
                              Art. 11.
                          DO interregionali

    1.   Al  fine  di  rendere  univoci  i  criteri  e  le  modalita'
procedurali  per  quanto  concerne gli aspetti tecnico-amministrativi
relativi all'aggiornamento e alla gestione degli albi e degli elenchi
a   carattere   interregionale,   che  vedono  coinvolte  le  regioni
Friuli-Venezia   Giulia   e   Veneto   per  quanto  concerne  la  DOC
Lison-Pramaggiore  e  le  regioni  Friuli-Venezia Giulia, Veneto e la
provincia  autonoma  di  Trento,  per  quanto  concerne  l'IGT  Delle
Venezie,  la  Direzione  centrale mediante protocolli d'intesa con le
suddette amministrazioni e gli organismi dalle stesse incaricati alla
tenuta  degli  albi  e degli elenchi, individua le misure di raccordo
necessarie per consentire l'operativita' degli stessi.
                              Art. 12.
               Compiti dell'amministrazione regionale

    1.  La Regione, nell'ambito della convenzione quadro sottoscritta
con  i  CAA  ai  sensi  della  legge regionale n. 1/2003, Art. 8 come
modificata   dalla   legge  regionale  n.  18/2004,  affida  ad  essi
l'istruttoria  delle domande di iscrizione agli albi e agli elenchi e
l'eventuale proposta di modifica del quadro C dello schedario.
    2. La Regione inoltre:
      a) adotta  con decreto del direttore del servizio competente la
necessaria   modulistica   funzionale   alla   gestione  dell'albo  e
dell'elenco,   in  conformita'  alle  disposizioni  che  regolano  la
gestione dello schedario viticolo;
      b) adotta  la  gestione  informatica compatibile con il sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN);
      c) predispone,  in  collaborazione  con  le  CCIAA  e i CAA, un
manuale operativo relativo alle modalita' e procedure per la gestione
e  aggiornamento degli albi e degli elenchi, nonche' dei procedimenti
relativi ai controlli di campagna;
      d) indica  le  modalita'  di controllo sulle rese vendemmiali e
determina,  conformemente  all'Art.  16,  comma 5, della legge numero
164/1992,  le rese medie unitarie indicative della DOCG e delle DOC e
la produzione massima conseguibile dalle stesse;
      e) comunica  alle  CCIAA le delimitazioni territoriali entro le
quali  si sono verificati gli eventi calamitosi che ne hanno limitato
la produzione e la relativa percentuale di danno.
    3.  Le  CCIAA  comunicano  alla Direzione centrale, anche per via
telematica,  l'entita'  delle  rivendicazioni  delle denominazioni di
origine da parte dei produttori di vigneti nelle aree di cui al comma
2, lettera e).
                              Art. 13.
           Istituzione dell'Albo - Iscrizioni provvisorie

    1. La denuncia dei vigneti per la costituzione del nuovo albo e/o
elenco,  viene  redatta  a  cura  dei conduttori interessati all'atto
dell'allineamento  dello  schedario  viticolo su apposita modulistica
adottata  conformemente  a  quanto  previsto  dall'Art.  12, comma 2,
lettera a).
    2. La richiesta di iscrizione di un vigneto all'albo o all'elenco
e'  effettuata,  previo accorpamento delle unita' vitate della stessa
varieta'   nel   rispetto  dei  disciplinari  di  produzione  cui  fa
riferimento.  Un  vigneto  puo'  essere  costituito anche da una sola
unita'  vitata;  e'  pure  consentita  la  costituzione di uno o piu'
vigneti per ogni varieta'.
    3.  L'iscrizione  di  cui  al comma 1 e' presentata in bollo alla
CCIAA  da parte del conduttore per il tramite del CAA unitamente alla
ricevuta  di  versamento  degli eventuali diritti di segreteria della
CCIAA  competente  per  territorio e viene conservata all'interno del
fascicolo del produttore, presso il CAA stesso.
    4. Il CAA, esperita l'istruttoria, trasmette contestualmente alla
Direzione  centrale  la proposta di aggiornamento della dichiarazione
della  superficie  vitata  per  la validazione dei dati e alla CCIAA,
anche  tramite  posta  elettronica,  la  «check  list» di proposta di
iscrizione della superficie vitata all'albo e/o all'elenco richiesto.
La  richiesta  di  aggiornamento  e'  redatta su apposita modulistica
adottata secondo quanto previsto dall'Art. 12, comma 2, lettera a).
    5.  Successivamente  alla  validazione  dei  dati  relativi  alle
iscrizioni la Direzione centrale procede al trasferimento informatico
delle  iscrizioni  provvisorie  alla  CCIAA.  La  CCIAA  controlla la
corrispondenza  tra  la  check  list  trasmessa  dai  CAA  ed  i dati
trasferiti  all'interno  del  proprio  sistema  informatico IC-DEIS e
procede   all'iscrizione   provvisoria   dandone   comunicazione   al
produttore e al CAA competente.
    6.  L'iscrizione  definitiva  ha  luogo  una  volta verificato la
sussistenza delle condizioni previste dall'Art. 6.
    7.   Ogni  DO  e  IGT  e  le  relative  tipologie  di  vino  sono
identificate con apposito codice attribuito dall'Azienda di Stato per
gli  Interventi  nel mercato agricolo (AIMA), giusta deliberazione 26
novembre  1997  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1998.
                     Visto, il Presidente: Illy