(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del
                           24 aprile 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'.
    1.  Le  presenti  norme  disciplinano,  ad integrazione di quanto
disposto  dalla  legge  regionale  7 marzo  1956, n. 37 (Disposizioni
relative  all'esercizio  di  funzioni  in  materia  di pesca), in via
transitoria,  le  funzioni amministrative di competenza della Regione
in  materia  di  pesca  e  acquacoltura  in acque marine, salmastre e
dolci,  ivi  comprese  la  mitilicoltura  e la molluschicoltura, fino
all'emanazione   di   norme  organiche  di  revisione  della  vigente
legislazione  regionale, avuto riguardo alle disposizioni della legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3, ed in armonia con i principi
della riforma della politica comunitaria della pesca.
    2. Gli interventi previsti dalla presente legge comprendono anche
la marinocoltura.