(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 24 aprile 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a'. 1. Le presenti norme disciplinano, ad integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1956, n. 37 (Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca), in via transitoria, le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di pesca e acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci, ivi comprese la mitilicoltura e la molluschicoltura, fino all'emanazione di norme organiche di revisione della vigente legislazione regionale, avuto riguardo alle disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in armonia con i principi della riforma della politica comunitaria della pesca. 2. Gli interventi previsti dalla presente legge comprendono anche la marinocoltura.