(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente. legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 18 della legge regionale n. 13/2002 1. Al comma 26 dell'Art. 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) gli scarichi di attivita' industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti.». 2. Dopo il comma 26 dell'Art. 18 della legge regionale n. 13/2002 e' inserito il seguente: «26-bis. Gli scarichi di cui al comma 26, lettera c-bis), non recapitanti in fognatura, rientrano nella disciplina prevista dall'Art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 152/1999.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Ragione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 11 maggio 2006 ILLY (Omissis)