(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del
                           12 aprile 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge

    1.  La presente legge, in conformita' a quanto previsto dall'Art.
117,    comma secondo,    lettera h),   della   Costituzione,   detta
disposizioni  concernenti  i  requisiti essenziali di uniformita' per
l'organizzazione  e  lo  svolgimento, anche in forma associata, delle
funzioni  di  polizia  amministrativa  locale  tramite  strutture  di
polizia   comunale,  denominata  polizia  municipale,  e  di  polizia
provinciale,  di seguito insieme indicate nella presente legge con il
termine  polizia  locale,  al  fine  di  assicurarne  sul  territorio
regionale l'efficace espletamento da parte di comuni e province.
    2.  Agli enti locali diversi da comuni e province si applicano le
disposizioni  di cui al capo I della presente legge, nei limiti delle
competenze  loro  attribuite  dalla  normativa  statale  e  regionale
vigente.