(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 12 aprile 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge, in conformita' a quanto previsto dall'Art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformita' per l'organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine di assicurarne sul territorio regionale l'efficace espletamento da parte di comuni e province. 2. Agli enti locali diversi da comuni e province si applicano le disposizioni di cui al capo I della presente legge, nei limiti delle competenze loro attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.