(Pubblicato  nel  3°  suppl.  al  Bollettino  ufficiale della Regione
                 Piemonte n. 19 del 15 maggio 2006)

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visti gli articoli 27 e 52 dello Statuto della Regione Piemonte;
    Visti  gli  articoli 20  e  21  del decreto legislativo 30 giugno
2006, n. 196;
    vista  la  deliberazione  del  Consiglio regionale n. 6515263 del
9 maggio 2006;
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  Il  presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del
decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196 (Codice in materia di
protezione  dei  dati  personali),  identifica  i  tipi  di dati e le
operazioni  eseguibili  da  parte  della Regione Piemonte, nonche' da
parte  delle  aziende  sanitarie  e organismi sanitari pubblici della
Regione  Piemonte,  degli enti e agenzie regionali e degli altri enti
per  i  quali  la  Regione  esercita poteri di indirizzo e controllo,
compresi  gli  enti che fanno riferimento a due o piu' regioni, nello
svolgimento  delle  loro  funzioni  istituzionali, con riferimento ai
trattamenti di dati sensibili e giudiziari:
      a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalita' di
interesse  pubblico  individuate  dalla  parte  seconda  del  decreto
legislativo n. 196/2003;
      b) autorizzati  da espressa disposizione di legge per rilevanti
finalita'  di  interesse  pubblico,  ove  non  sono  legislativamente
specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.